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Effetti sui rapporti tra gli ex coniugi

Sotto il profilo personale, tra le principali conseguenze del venir meno dello status di coniuge, sicuramente sono da evidenziare la definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali (di cui agli artt. 51, 143, 149 c.c.) e il recupero dello stato libero per entrambi i coniugi, seppur solo per l’ordinamento civile anche per i matrimoni c.d. concordatari, restando indissolubile il sacramento del matrimonio per la Chiesa. Alla moglie, inoltre, sarà inibito l’uso del cognome del marito, a meno che il Tribunale non la autorizzi, dopo aver accertato la sussistenza di un interesse in tal senso, meritevole di tutela, suo o dei figli.

Nel momento in cui uno dei due coniugi va in pensione, poi, qualora l’altro percepisca l’assegno divorzile e non si sia risposato civilmente, a quest’ultimo spetta una quota dell’indennità di fine rapporto di cui è titolare l’altro, anche se l’indennità matura dopo la sentenza, purché non prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (sul punto, si vedano Corte Costituzionale sent. n. 23 del 1991 e Cass. Civ. sent. n. 1222 del 2000).

In caso di morte dell'ex coniuge, inoltre, il divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non dovrebbe poter vantare alcun diritto sull'eredità. Il legislatore, tuttavia, ha previsto che permangano delle aspettative legittime a determinate condizioni, a favore dell’ex coniuge del defunto. Se taluno muore senza lasciare un coniuge superstite, in particolare, la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge, a patto che quest’ultimo avesse diritto a percepire l’assegno divorzile in virtù di una pronuncia giurisdizionale.

Qualora, invece, vi sia un coniuge superstite, il Tribunale attribuisce all’ex coniuge, sempre solo se titolare dell’assegno, una quota della pensione e degli altri assegni, tenendo conto, per il calcolo di tale quota, non solo della durata del rispettivo rapporto, ma anche di altre circostanze, come l’eventuale stato di bisogno del coniuge attuale e dell’ex coniuge. Quest’ultimo, peraltro, non avrà nessun diritto se l'assegno divorzile è stato già versato in un'unica soluzione.

Sotto il profilo strettamente patrimoniale, infine, il divorzio determina la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale (ex art. 171 c.c.), della comunione legale dei beni (ex art. 191 c.c.), sempre che tale effetto non fosse già scaturito dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, nonché il venir meno della partecipazione dell'ex coniuge all'eventuale impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

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