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Le cause e i controlli del giudice

Mentre nella procedura di separazione legale l’intervento del giudice non è molto incisivo, specie quando di limita ad omologare l’accordo raggiunto autonomamente dai coniugi, nel procedimento di divorzio il suo ruolo è assai più pregnante, dovendosi porre fine in modo definitivo al rapporto. Come si accennava, i primi controlli che l’autorità giudiziaria è tenuta a compiere sono quelli relativi al c.d. elemento soggettivo. Egli deve verificare, a tal proposito, da un lato, la mancanza di coabitazione e il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi e, dall’altro lato, l’impossibilità di riconciliare le parti. Secondo costante giurisprudenza, l’elemento dell’irrimediabilità della crisi coniugale deve essere desunto da circostanze oggettive, quali, ad esempio, un’accesa e persistente litigiosità fra i due, la mancata comparizione di almeno uno di loro al tentativo di conciliazione davanti al giudice o la lunga durata della separazione già intervenuta. Compiuti siffatti accertamenti, l’organo giudiziario dovrà verificare l’esistenza di almeno una delle cause (elemento oggettivo) che l’art. 3 della legge n. 898/1970 indica in via tassativa:

  • la condanna dell’altro coniuge, dopo la celebrazione del matrimonio, con sentenza definitiva, anche per fatti commessi in precedenza, all’ergastolo o ad una pena detentiva superiore ai quindici anni per uno o più delitti non colposi o a qualsiasi pena detentiva per incesto, violenza carnale, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione ovvero per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o del figlio o, ancora, a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesione, di circonvenzione di incapace, di omessa assistenza familiare e di maltrattamenti commessi in danno del coniuge o del figlio;
  • l’assoluzione dell’altro coniuge dall’aver commesso uno dei delitti appena elencati, per vizio totale di mente o per estinzione del reato ed il giudice del divorzio accerti, rispettivamente, l’inidoneità del coniuge a mantenere o a ricostituire la convivenza familiare o che nei fatti commessi sussistono gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  • la sentenza di proscioglimento o di assoluzione dal reato di incesto, in quanto non punibile per mancanza di scandalo;
  • la pronuncia della separazione personale dei coniugi con sentenza passata in giudicato in caso di separazione giudiziale o con decreto di omologazione in caso di separazione consensuale, quando siano trascorsi almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
  • la separazione di fatto dei coniugi, intesa come effettiva cessazione della convivenza, purché iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970, data di entrata in vigore della Legge n. 898/1970, e protratta per almeno tre anni;
  • il divorzio o l’annullamento del matrimonio ottenuto all’estero dall’altro coniuge straniero o altro matrimonio parimenti contratto all’estero dal coniuge stesso;
  • il matrimonio rato (cioè celebrato) ma non consumato, a prescindere dall’ignoranza dell’eventuale impossibilità di congiunzione carnale;
  • passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, a norma della Legge n. 164 del 1982 (ovviamente di rarissima verificazione).

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