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- La nozione di contratto
- Le varie tecniche di perfezionamento del contratto
- Lo schema base di conclusione del contratto
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Lo schema base di conclusione del contratto
Lo schema base che il codice ha individuato al primo articolo dedicato alla formazione del contratto, comunque, è così prospettato: “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” (cfr. art. 1326 c.c.). Secondo la migliore dottrina, la proposta può essere definita come la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando l’intenzione di obbligarsi. L’accettazione, invece, è la dichiarazione diretta al proponente (ovvero il comportamento concludente, nel caso di accettazione c.d. “tacita”), che contiene l’accoglimento della proposta ed avente carattere recettizio, nel senso che essa deve essere rivolta al proponente o a un suo valido rappresentante, in condizione di riceverla. Dall’esame sistematico delle norme codicistiche, si ricavano una serie di requisiti indispensabili affinché l’accettazione possa ritenersi valida; tra questi meritano particolare importanza la piena conformità rispetto alla proposta (altrimenti vale solo come controproposta), la tempestività (poiché deve pervenire entro un congruo termine che è fissato dallo stesso proponente ovvero reso necessario dalla natura dell’affari o dagli usi), nonché il rispetto della forma eventualmente richiesta dal proponente per l’accettazione.
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