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La nullità e l'annullamento del contratto

Tra le cause che la legge reputa idonee a “sciogliere” il contratto (cfr. art. 1372 c.c.), sono da menzionarsi, da un lato, la dichiarazione di nullità e l’annullamento, che riguardano vizi dell’atto, mentre, dall’altro lato, la rescissione e la risoluzione, che concernono vizi del “rapporto”. In merito agli istituti appena citati, ci limitiamo a dire, per questioni di brevità, che la nullità (di cui agli artt. 1418 ss. c.c.) è una sanzione applicata al verificarsi di vizi talmente gravi che, salvo diverse disposizioni di legge, può essere oggetto di accertamento da parte del giudice anche d'ufficio ovvero su istanza di chiunque vi abbia interesse (la relativa azione, peraltro, è imprescrittibile) e produce la caducazione degli effetti ab origine, ossia il contratto è posto nel nulla fin dall’inizio.

L’annullamento, invece, ai sensi degli artt. 1425 ss. del codice civile, è una forma di invalidità del contratto determinata da vizi meno gravi e, pertanto, il legislatore gli ha riservato una disciplina caratterizzata da un minor rigore. Oltre ad essere necessaria un’apposita domanda della parte interessata a far valere l’annullamento, la relativa azione ha una termine di prescrizione di soli cinque anni. Il codice, poi, prevede la possibilità di conservare, in tutto o in parte, gli effetti del contratto annullabile allorché si realizzino i presupposti dell’istituto denominato “convalida” (cfr. art 1444 c.c.) e, al fine di tutelare il legittimo affidamento di eventuali aventi causa, precisa che l’annullamento (purché non abbia origine dall’incapacità legale) “non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento” (cfr. art. 1445 c.c.).

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