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La clausola risolutiva espressa

di Annamaria Villafrate - Cos'è la clausola risolutiva espressa, quando si considera vessatoria, come va scritta, quali sono le fonti normative e cosa dice la giurisprudenza

Cos'è la clausola risolutiva espressa

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L'art. 1456 C.C. definisce la clausola risolutiva espressa in questi termini: 1) "I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 2) In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva." 

Trattasi quindi di una condizione contrattuale con cui le parti decidono che, in caso d'inadempimento (non necessariamente grave) di una o più obbligazioni, il contratto si intende risolto. La risoluzione non opera automaticamente, ma quando il creditore manifesta la volontà di avvalersene. In questo modo è dispensato dall'onere di ricorrere in giudizio per ottenere lo stesso risultato.

Quando si considera vessatoria

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I sostenitori della teoria della tassatività delle clausole vessatorie (art. 1421 C.C.) ritengono che la clausola risolutiva espressa non rientri in questa categoria. Altri, interpretando estensivamente l'art. 1421 C.C., sostengono che la clausola risolutiva espressa contribuisca ad ampliare il diritto di recesso del contraente, altri infine la considerano una clausola limitativa della responsabilità.

Della natura vessatoria di questa clausola si è occupato il diritto dei consumatori. Il Codice del Consumo prevede che, per ritenere una clausola "vessatoria" è necessario analizzare il contratto nella sua interezza, confrontando i diversi equilibri contrattuali del consumatore e dell'imprenditore. Condizioni troppo svantaggiose per il consumatore, come tempi ristretti per chiedere la risoluzione o inadempienze minime per legittimare l'imprenditore ad avvalersi della clausola, sono sintomi tipici di vessatorietà. 

La clausola risolutiva espressa nei contratti di locazione

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Non è raro che nei contratti di locazione, il locatore apponga la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il conduttore non provveda al pagamento del canone alla scadenza pattuita. L'autorità giudiziaria a cui dovesse rivolgersi il locatore non è tenuta, per la presenza della clausola, a valutare la gravità dell'inadempimento, ma solo la sua riferibilità al conduttore. Come è possibile quindi conciliare questa regola con la disciplina specifica delle locazioni (legge n. 392/978) che prevede la mora qualificata del conduttore quando non provvede al pagamento di più di due mensilità e la possibilità di sanarla in sede giudiziale?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 1316 del 9.2.1998 ha previsto che nelle locazioni regolate dalla legge n. 392/1978 la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di locazione per il mancato pagamento del canone alla scadenza non è da considerarsi nulla (art. 79 L. 392/1978). Essa resta solo quiescente, perché la legge 392/1978 consente al conduttore di sanare il ritardato pagamento in giudizio, per cui, se il locatore propone una causa di risoluzione del contratto per ragioni non incompatibili con la morosità, la clausola risolutiva espressa è da considerarsi pienamente efficace. 

Clausola risolutiva e clausola penale

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La clausola risolutiva espressa consente al creditore di ottenere la risoluzione del contratto quando il debitore non adempie una o più prestazioni contrattuali contemplate nella clausola, indipendentemente dalla gravità dell'inadempimento. La clausola penale art. 1381 C.C. invece persegue una diversa finalità:"La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno." Il patto quindi sanziona il debitore inadempiente, stimola a rispettare gli accordi contrattuali e risarcisce il creditore senza che costui debba provare il danno.

Esempio di clausola risolutiva espressa

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Fatte salve le dovute modifiche e integrazioni giustificate dalla tipologia del contratto la formula da adottare è la seguente:

" Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa art 1456 C.C: Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste al punto ___ del contratto. Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico del Sig. ______________riguardano precisamente___________________________________(la consegna, il pagamento, la realizzazione di un'opera), mentre per il Sig. _________________________quella di ____________________.

La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto".

Le norme

Art. 1456 C.C e art. 33 comma 2 punti g) e t) del Codice del Consumo, che precisa i casi in cui la clausola risolutiva espressa risulta vessatoria per il consumatore.

La Cassazione sulla clausola risolutiva espressa

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Ecco una serie di massime della Cassazione sulla clausola risolutiva espressa: 

Cassazione n. 5401/2019

Occorre premettere che al fine di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento sia con riferimento al conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione (cfr. Cass. n. 23868/2015). 

Cassazione n. 14508/2018

La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di Locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di Volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni. Tuttavia, non può essere imposto al locatore, in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto dell'abuso del processo, di agire in giudizio avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al fine di escludere una sua condotta di tolleranza. 

Cassazione n. 4796/2016 

Deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, una clausola risolutiva espressa che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti: la locuzione "gravi e reiterate", infatti, non solo nulla aggiunge ai fini della determinazione delle specifiche obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione, ma rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra parte. 

Cassazione n. 25740/2015 

Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita locazione, non viene meno l'interesse (e il diritto) del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza dell'indennità di avviamento (Cass. n. 8435 del 13/06/2002; Cass. n. 2082 del 14/02/2012).

Cassazione n. 23868/2015 

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa nonché una valutazione della condotta della parte inadempiente contraria ai principi di buona fede e correttezza; deve, infatti, escludersi la sussistenza dell'inadempimento qualora il debitore, pur realizzando il fatto materiale previsto della clausola risolutiva, abbia tenuto una condotta conforme al principio della buona fede, così da escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto.

Cassazione n. 19230/2015 

L'operatività della clausola risolutiva espressa può discendere da espressa iniziativa della parte che rileva l'inadempimento, oppure, può essere automatica, ovvero scaturire direttamente da un evento come il mancato pagamento del canone. Nella seconda ipotesi, l'effetto risolutivo si produce anche se la parte che vuole beneficiare della risoluzione non ha effettuato alcuna comunicazione.

Cassazione n. 9330/2011 

E' valida la clausola risolutiva apposta al contratto di donazione. 

Data: 15 gennaio 2020