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Tipi di comunione
All’interno del genus “comunione” è possibile operare una serie di partizioni. Una prima distinzione rilevante è quella tra comunione ordinaria e comunione forzosa: ricorre la prima allorché sono le parti a decidere, con un atto di autonomia privata, la costituzione della comunione e ciascun comunista ha la facoltà (che può essere inibita al massimo per un decennio e che la dottrina qualifica come diritto potestativo) di chiedere la divisione. Si tratta di comunione forzosa, invece, quando tale facoltà non spetta ai partecipanti, poiché, se si procedesse alla divisione, il bene di cui si ha la contitolarità non sarebbe più idoneo a svolgere la funzione cui era preposto (caso esemplare è la comunione forzosa del muro, di cui agli artt. 874 e 875 c.c.).
Altra partizione importante è quella fondata sul titolo in base al quale la comunione nasce: quest’ultima è detta “legale” se esso risiede nella legge, “volontaria”, se esso è rappresentato da una convenzione liberamente stipulata tra due o più soggetti, “incidentale”, se trae origine da un atto indipendente dal volere dei partecipanti, come nel caso tipico della comunione ereditaria.
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