Accesso alle libere professioni

Il pacchetto Monti, introducendo il comma 3 bis all'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168 ha previsto per le Università la possibilità di prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio o la pratica, finalizzati all'iscrizione all'albo professionale, siano svolti nell'ultimo biennio di studi.Il tirocinio o la pratica, svolta durante il periodoi di studio  saranno così equiparati, ad ogni effetto di legge e quelli previsti dalle singole leggi professionali per le iscrizioni agli albi. Unica eccezione rimane per i tirocini relativi allo svolgimento delle professioni mediche e sanitarie. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'Istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.