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Nozione e considerazioni introduttive

(A cura di: Avv. Valeria Zatti)

L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un’opera o di un servizio su incarico di un committente (a volte detto anche “appaltante”) e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.).

Come si evince chiaramente dalla definizione codicistica, gli elementi distintivi del contratto de quo sono, in linea di massima, due. Il primo è rappresentato dalla necessità che l’organizzazione dei mezzi necessari sia predisposta dall’appaltatore. Quest’ultimo è, di regola, un “imprenditore”, secondo la nozione tecnica delineata dall’art. 2082 del codice civile, in base al quale tale qualifica spetta solo a chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Per essere, oltre che imprenditore, anche appaltatore, costui deve gestire l’organizzazione dei mezzi necessari, nel senso che a lui compete la direzione dei lavoratori alle proprie dipendenze, senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso. L’organizzazione deve essere intesa non come un insieme di capitali, macchine, attrezzature e prestazioni di lavoro, bensì come combinazione dei menzionati fattori produttivi. I mezzi, peraltro, possono anche non essere di proprietà dell’appaltatore, purché tale circostanza sia dedotta in contratto. L’altro elemento indefettibile per aversi appalto in senso proprio è l’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore medesimo, in quanto questi sarà tenuto a rispondere del risultato finale davanti al committente.

Una caratteristica tipica dell’appalto (che, almeno sotto tale profilo, accomuna tale istituto al rapporto di lavoro) è la particolare rilevanza che riveste la persona dell’appaltatore. La dottrina, in proposito, parla di c.d. intuitus personae, per indicare il vincolo fiduciario che sussiste tra le parti. Conseguenza di tale fiducia è, tra l’altro, il divieto di effettuare una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato: ferma restando la facoltà del committente di consentirlo, dunque, il subappalto è vietato.

Salvo quanto si sta per dire in merito all’appalto pubblico, la disciplina specifica del contratto in esame è contenuta nel capo VII, del titolo III dedicato ai singoli contratti, all’interno del libro IV “delle obbligazioni”, salva restando la tendenziale applicabilità delle norme dettate per i contratti in generale (si veda, sul punto, la sedes materiae ad hoc).

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