Il titolo esecutivo

Il titolo esecutivo

  • Titolo esecutivo.

L’iter di recupero del credito, difficilmente, si risolve nella c.d. fase stragiudiziale.

Difatti, il comportamento ostinato del debitore di non voler adempiere la prestazione costringe il creditore ad intraprendere la c.d. fase giudiziale che conduce, molto spesso, ad un recupero forzoso del credito, attivando un procedimento di esecuzione forzata.

Il procedimento di esecuzione forzata ha subito importanti modifiche, da ultimo con la L. 69/2009. Quest’ultima, difatti, con l’introduzione dell’art. 540 bis c.p.c. rubricato “Integrazione del pignoramento” e dell’art. 614 bis c.p.c.  rubricato “Attuazione degli obblighi di fare infungibili o di non fare” e di altri articoli riguardanti il giudizio di opposizione, ha contribuito, anche se in minima  parte, ad integrare la riforma del processo esecutivo. Tale processo è disciplinato nel Libro III del Codice di Procedura Civile ed ha come scopo quello di realizzare una delle tre forme della tutela esecutiva dei diritti previste dal Legislatore, id est:

- esecuzione c.d. indiretta: quando si è in presenza di obblighi infungibili, quando cioè la prestazione può essere compiuta solo dall’obbligato;

- esecuzione c.d. diretta: quando l’attività richiesta per la soddisfazione del diritto può essere compiuta dall’ufficio esecutivo, anziché dall’obbligato;

- esecuzione in forma specifica: quando l’esecuzione si rivolge a far ottenere all’avente diritto proprio quel bene, oggetto dell’obbligo o dell’obbligazione. Si distingue in: esecuzione per consegna (di beni mobili) o rilascio (di beni immobili); esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare .

Infatti, se un diritto rimane insoddisfatto a causa della mancata collaborazione del soggetto tenuto ad una determinata prestazione (si pensi, ad esempio, alla prestazione di pagare una determinata somma di denaro o, ancora, quella di riconsegnare un immobile alla scadenza indicata nel contratto di locazione) o di un altro illecito sostanziale di tipo commissivo od omissivo (quale potrebbe essere, per esempio, ostacolare il passaggio facendo posizionare un cancello oppure far abbattere una costruzione abusiva ottenendo il ripristino dello status quo ante) il titolare di quel diritto dovrà, necessariamente, rivolgersi allo Stato affinché realizzi il proprio diritto superando lo status di inerzia, di inattività del debitore. Per poter intraprendere la tutela esecutiva il creditore deve essere in possesso o meglio deve essere munito di un documento; di quel documento che il Legislatore chiama titolo esecutivo.

Che cosa si intende per titolo esecutivo?

Possiamo definire il titolo esecutivo come quel documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore; diritto da realizzare in via esecutiva. Il titolo esecutivo costituisce “condicio sine qua non” per l’inizio dell’azione esecutiva, vale a dire è condizione necessaria e sufficiente per esercitare l’azione esecutiva: “NULLA EXECUTIO SINE TITULO”!

Chi scrive ritiene, a questo punto, osservare che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l’illegittimità dell’esecuzione forzata con efficacia ex tunc.

Che cosa significa efficacia ex tunc?

Sta a significare che quel titolo esecutivo è come se non fosse mai e sottolineo mai esistito. Ciò è confermato, anche, dalla Suprema Corte che così si è pronunciata ”La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc. La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva” (si veda  Cass., 9 luglio 2001, n. 9293; Cass., 29 novembre 2004, n. 22430; Cass., 13 luglio 2001, n. 15363).

Proseguendo nel discorso è bene precisare il concetto di condizione sufficiente e di condizione necessaria. E’ condizione sufficiente perché basta essere in possesso di un titolo, tra quelli individuati dal codice di rito, per iniziare ad avvalersi del procedimento esecutivo previsto dalla legge, mentre è condizione necessaria perché se si è privi di tale documento non si può dar inizio alla suddetta procedura. Giova ricordare che il titolo esecutivo, esistente al momento in cui inizia l'esecuzione, non deve venire meno durante il suo svolgimento. In altre parole, il titolo esecutivo legittima il creditore ad esercitare l’azione esecutiva che è sotto il profilo processuale valida se ed in quanto quel titolo esiste ab initio e permane fino alla conclusione. Qualora dovesse poi essere accertata “l’inesistenza del diritto per cui è stata […]iniziata o compiuta l’esecuzione forzata[…] il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza”, sarà condannato al risarcimento dei danni cagionati alla controparte (art. 96, comma 2 c.p.c.). Ciò accade quando si accerta che quell’esecuzione pur processualmente valida, legittima, in quanto sorretta da un titolo esecutivo, risulta ingiusta nel momento in cui si accerta che il diritto sostanziale posto alla  base di quel titolo in realtà non esisteva!!! E, ancora, il titolo esecutivo è al contempo un atto di accertamento e un documento probatorio, in quanto allo stesso tempo afferma l'esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto – creditore - e ne costituisce la prova. Sulla base di queste caratteristiche intrinseche del titolo esecutivo, il Legislatore fonda la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente adempiuto. 

Difatti, l’art. 474, comma 1 c.p.c.  prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.

Per certezza del diritto si deve intendere l’esistenza del titolo; per liquidità che il credito sia costituito da un ammontare determinato, oppure determinabile. Ciò significa che il titolo esecutivo deve contenere tutti i dati che consentano di calcolare con una semplice operazione matematica il credito in esso contenuto. Per capire meglio facciamo un esempio: è liquido il diritto di credito contenuto sia in una sentenza che condanna Tizio a corrispondere a Caio la somma di € 100,00, sia in una sentenza che condanna Mevio a corrispondere a Sempronio la somma di € 100,00, oltre gli interessi legali. Spieghiamo il perché? Basterà effettuare un semplice calcolo matematico che consiste nel calcolare gli interessi sul capitale facendo riferimento al tasso di interesse legale. Infine, per esigibile non deve cioè essere sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo.

Il comma 2 dell'art. 474 c.p.c. specifica quali sono i documenti e gli atti che la legge definisce titoli esecutivi. Dall'analisi della suddetta disposizione si desume che i titoli esecutivi possono distinguersi in due categorie: titoli giudiziali e titoli stragiudiziali.

Sono titoli esecutivi giudiziali "le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva"(comma 2, n.1, art. 474 c.p.c.).

Per quanto riguarda le “sentenze” è bene precisare che costituiscono titolo esecutivo le sentenze di condanna passate in giudicato e le sentenze di primo grado dichiarate provvisoriamente esecutive. Tra i “provvedimenti”, cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, possiamo citare, per esempio, le ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186 bis, 186 ter, 186 quater c.p.c.; il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il provvedimento di condanna ex art. 614 bis c.p.c.(1) Quanto agli “altri atti”, che la legge dichiara espressamente esecutivi, vi rientrano, ad esempio, i verbali di conciliazione, i decreti ingiuntivi, le licenze e gli sfratti convalidati, ...

Costituiscono titoli stragiudiziali, invece, le scritture private autenticate per quanto riguarda le obbligazioni di somme in denaro in esse contenute. Per la nozione di scrittura privata autenticata occorre menzionare l’art. 2703 c.c. dove si legge “Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.

Da tale norma si desume che l’autenticazione ha come finalità quella di considerare per riconosciuta la provenienza di una scrittura da parte del soggetto che la sottoscrive. Per capire meglio facciamo un esempio: Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita di un immobile a mezzo di scrittura privata autenticata dalla quale risulta la somma che Tizio dovrà corrispondere - € 350.000,00 - a Caio al momento della consegna dell’immobile. Ipotizziamo che entrambi siano inadempienti alle rispettive obbligazioni. In questo caso, in base a quanto stabilito dalla legge, Caio potrà in virtù della scrittura autenticata, che costituisce titolo esecutivo ad hoc, ottenere tutela esecutiva. In che modo? Agendo nei confronti di Tizio per l’espropriazione forzata. Non è così, invece, per Tizio il quale per azionare l’esecuzione di rilascio deve intraprendere un processo giurisdizionale al fine di ottenere un idoneo titolo esecutivo. Questo esempio fa capire che il medesimo titolo esecutivo può essere  valido  per azionare un tipo di esecuzione, ma non sufficiente per un altro tipo e, cioè, nel caso de quo per l’esecuzione per rilascio. ____________________________________________________________

(1)               Tale articolo è stato introdotto dall’art. 49, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69 : “ Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.

E, ancora, sono titoli stragiudiziali “le cambiali” e “gli altri titoli di credito” a cui la legge attribuisce espressamente l'efficacia di titolo esecutivo come, ad esempio, nel caso degli assegni. Ricadono in questa categoria anche “gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale” che sia autorizzato dalla legge a riceverli come, ad esempio, le ricognizioni di debito (comma 2, n. 2-3, art. 474 c.p.c.). A questo elenco occorre, infine, aggiungere “le decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e i titoli esecutivi europei” disciplinati dal Regolamento UE n. 805/2004.


 

Indice di questa guida