Il pignoramento. Forma ed effetti

 IV

Il pignoramento.

1.Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti.

Prima di proseguire nel nostro viaggio alla scoperta della procedura esecutiva, facciamo un breve riepilogo: il creditore munito di titolo esecutivo e di precetto regolarmente notificati e trascorsi i 10 gg dalla notifica e, comunque, entro i 90gg può decidere di azionare la procedura esecutiva in danno del debitore refrattario.

Vediamo ora come occorre procedere, qual è il primo atto di input a tale procedura?

La risposta è fornita dall’art. 491 c.p.c. dove si legge: “Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502(1), l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento

Il pignoramento è, dunque, il primo atto del processo espropriativo e consiste “in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.

Con il pignoramento si verifica “la prima delle grandi modificazioni che subisce il diritto del debitore nel processo di espropriazione”(2) cioè l’assoggettamento dei beni che sono nella disponibilità del debitore all’esecuzione.

A questo punto, è bene aprire una breve parentesi per evidenziare che la procura conferita al difensore per il procedimento per decreto ingiuntivo si estende anche all’atto di pignoramento perché detto atto è strettamente connesso con il precetto (vedasi Cass., 03.06.1996, n. 5087).

Quanto alla forma, viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l'ingiunzione, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l'assistenza, se ritenuta necessaria o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.

Tramite il pignoramento, dunque, i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore  sono vincolati a favore del creditore procedente, nonché di quelli che dovessero intervenire nel procedi-

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(1)Nell’ipotesi di cui all’art. 502 c.p.c.non è richiesto l’atto di pignoramento, qualora le cose da espropriare siano soggette a pegno od ipoteca. In altre parole, in quest’ipotesi, il creditore pignoratizio può chiedere la vendita o l’assegnazione anche senza far precedere tale richiesta dal pignoramento.

(2) Satta, L’esecuzione forzata, cit., pag. 71.

 

mento.

E’ possibile effettuare più pignoramenti con riferimento ai medesimi beni; in questo caso, però, pur essendo atti tra di loro autonomi, non si hanno altrettanti procedimenti. Si ricordi che l’interesse del creditore trova una maggiore garanzia mediante un pignoramento successivo anziché un atto di intervento in un procedimento iniziato da altro creditore pignorante. Difatti, l’invalidità del pignoramento iniziale si ripercuote anche sull’atto di chi è intervenuto nello stesso procedimento, mentre non pregiudica gli effetti del successivo pignoramento. Gli atti con i quali il debitore aliena o dispone delle cose pignorate sono inefficaci nei confronti del creditore.

Quali sono gli effetti del pignoramento?

Il pignoramento, nelle varie specie, produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore procedente e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come, per esempio, la vendita e le cessioni dei crediti).

 Si precisa che per gli immobili vale la regola dell’anteriorità della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede. Si vedano, in proposito, gli articoli 2912 e segg. del codice civile.

 

 

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