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Situazione antecedente alla riforma

Nonostante i progressi intervenuti a tutela dei figli, tuttavia, specie negli ultimi decenni, da più parti si è lamentata l’inconciliabilità dell’assetto normativo e, soprattutto, della prassi con i principi sanciti dall’art. 30 della Costituzione (“è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) e dagli articoli 9 e 18 della legge 176/1991, che ha ratificato la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Quest’ultime norme impongono di evitare che il fanciullo sia “separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo”. Anche in quest’ultima ipotesi, peraltro, è diritto del figlio, di regola, “intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori”, poiché “entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo”.

L’enunciazione di questi principi appariva in evidente contrasto rispetto alla realtà concreta e ai dati scaturiti da indagini appositamente svolte. In base a un recente rapporto (ISTAT, Rapporto annuale - Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi, Roma, 2003), l’affidamento esclusivo alla madre era disposto, salva restando l’analisi degli sviluppi che si avranno dopo la riforma del 2006, nell’84% dei casi contro il 3,8% dei figli affidati al padre a seguito di separazione e al 5,7% di figli affidati al padre nei procedimenti di divorzio, restando ipotesi del tutto marginale l’affidamento a terzi (meno dell’1% dei figli coinvolti tanto nelle separazioni quanto nei divorzi).

I padri, dunque, venivano, di fatto, privati del loro diritto-dovere di educare la prole e, se svantaggiati economicamente rispetto alla madre affidataria, perfino sollevati da doveri di tipo patrimoniale. Non solo: il diritto di visita del figlio da parte del padre era mediamente circoscritto a due fine settimana al mese e a 15 giorni in estate, solo nel 22,2 % dei casi era stabilita la visita settimanale e nel 15,8% dei casi quella giornaliera. Siffatta situazione ha stimolato la proliferazione di associazioni e comitati per la tutela dei diritti di padri separati e divorziati e, anche grazie a loro, agli inizi del 2006 è finalmente approdata in Parlamento la legge che segnerà, almeno basandoci sulle premesse, una vera e propria svolta in materia.

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