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Evoluzione normativa

La stesura originaria del codice civile del 1942, partendo dal principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, consentiva esclusivamente la separazione personale e solo in caso di colpa di uno dei coniugi, prescrivendo che la prole fosse affidata a quello dei due risultato “senza colpa”. Per quanto concerne la decisione del giudice circa il genitore meritevole del delicato compito di educazione e di mantenimento, si è dovuto attendere il 1970 per assistere alla sostituzione del criterio appena visto, basato sulla condotta e sulla personalità dei coniugi, con uno fondato sulla tutela, in via prioritaria, dell’interesse morale e materiale dei figli. La stessa legge che ha introdotto in Italia il divorzio ha sancito, infatti, tale basilare e tuttora vigente principio, che è stato esteso anche all’istituto della separazione già dopo pochi anni, con la legge di riforma del diritto di famiglia (legge 21 maggio 1975 n.151).

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