- L'Affidamento dei figli |
- Evoluzione della normativa |
- Situazione antecedente alla riforma |
- Affidamento condiviso |
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Efficacia retroattiva
Il sistema instaurato con la riforma avrebbe creato disparità, che sarebbero state, probabilmente, oggetto di questione di legittimità, tra i “protagonisti” di procedimenti ormai conclusi e le parti di procedimenti ancora pendenti. Per evitare una evidente discriminazione in una materia così delicata, il legislatore ha deciso di superare le resistenze opposte da quanti temevano un ingolfamento della macchina giudiziaria: l’art. 4 della legge n. 54/2006 ha esteso il proprio ambito di applicazione, oltre che alle “famiglie di fatto”, anche a tutti procedimenti di separazione, di divorzio e di nullità del matrimonio passate in giudicato. La differenza rispetto ai procedimenti in corso è che, mentre per quest’ultimi l’applicazione delle nuove norme è automatica, per i procedimenti conclusi ciascuno dei genitori ha facoltà di proporre un apposito ricorso per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi alla prole e ai coniugi, che sarà deciso in camera di consiglio, quindi con minori formalità, senza, peraltro, la necessità di allegare alla domanda di modifica dei provvedimenti alcuna prova di sopravvenienza di fatti che legittimino la richiesta stessa.
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