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Inadempimenti e sanzioni a carico dei genitori

L'affidamento dei figli

Le sanzioni previste quando i genitori vengono meno agli accordi stipulati o violano gli ordini del giudice

Violazione ordini giudice o inadempimento accordi

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Cosa accade se uno o entrambi i genitori vengono meno agli accordi stipulati o violano gli ordini del giudice? E' onere della parte interessata proporre ricorso rivolto al giudice della separazione o del divorzio (o, nel caso in cui il procedimento si sia concluso, al giudice del luogo di residenza del minore) lamentando la lesione subita. 

L'art. 709-ter del codice di procedura civile

L'art. 709-ter codice di procedura civile si occupa della gestione delle possibili controversie che possono sorgere tra i genitori durante i procedimenti di separazione e divorzio. Di seguito il testo della norma: "Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento é competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 é competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari".

Le sanzioni

Importanti i poteri concessi al giudice da parte del legislatore, sempre nell'ottica della tutela della prole, a maggior ragione nel caso in cui tra i genitori si verifichino tensioni e incomprensioni; lo stesso può infatti arrivare ad irrogare una sanzione pecuniaria alla parte inadempiente, ordinandogli di tenere o di cessare un determinato comportamento ritenuto illegittimo. Al di là delle gravi inadempienze che si verificano con maggiore frequenza (omesso versamento dell'assegno di mantenimento, violazione dell'ordine di assegnazione della casa familiare) ad esempio è stato ritenuto passibile di sanzione il genitore che, reiteratamente, ha omesso di presenziare a diversi incontri (cresima, percorso scolastico, condivisione della quotidianità nel periodo estivo) ritenuti tappe fondamentali della crescita del figlio, anteponendo le proprie esigenze egoistiche a quelle del figlio di mantenere un rapporto costante ed effettivo con entrambi i genitori. Il fondamento costituzionale di tale norma risiede nell'art. 30 della Costituzione, il quale garantisce il diritto del minore ad uno sviluppo equilibrato, sia fisico che psicologico.

Modifica dei provvedimenti del giudice

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A seguito di gravi inadempimenti da parte di uno o entrambi i genitori, il giudice può decidere di revocare o modificare provvedimenti già in vigore. In ogni caso, condizione essenziale è il cambiamento sopravvenuto di una o più situazioni di fatto che, per motivi di equità e di giustizia, rendono necessaria una revisione degli accorgimenti adottati dal giudice. La Corte di Cassazione ha chiarito che "tale intervento va riguardato come una specificazione volta alla modifica delle condizioni di separazione, divorzio o di affidamento dei figli (…) ove sopravvengano mutamenti di circostanze, alla base dei provvedimenti già assunti. Il mutamento si concretizza proprio nel comportamento dei genitori, gravemente inadempiente, pregiudizievole al minore o impeditivo dell'esercizio delle modalità di affidamento" (Cass. Civ., sent. 21718/2010).

Ammonimento del genitore e risarcimento del danno

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Tali precauzioni sono adottate a seguito del fallimento dell'ammonimento del genitore inadempiente - istituto contemplato dal legislatore al fine di richiamare formalmente l'inadempiente ad espletare i propri doveri nei confronti della prole - e contemplano una serie di misure che spaziano dalla previsione di periodi di permanenza del minore presso il genitore normalmente non convivente (o, viceversa, limitazioni al diritto di visita del non convivente), all'intervento dei servizi sociali, sino all'attuazione di misure sanzionatorie ben più gravi (si pensi alla decadenza della potestà genitoriale). In alcuni casi il coniuge inadempiente potrebbe essere condannato al versamento di una somma di denaro a favore dell'altro, a titolo di risarcimento del danno. In questo caso, la condotta illecita dovrà essere rapportata all'effettivo danno causato, spesso liquidato in via equitativa.