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Conclusioni

La riforma del 2006 ha sollevato una molteplicità di reazioni. Da una parte c’è chi l’ha accolta con estremo entusiasmo, anche per un doveroso allineamento con i principi sanciti tanto dalla nostra Costituzione quanto da varie norme di diritto internazionale, a loro volta recepite, specie a partire dagli anni ’90, da gran parte dei Paesi Europei. Viene sottolineato con favore, innanzitutto, la nuova centralità del diritto dei figli ad essere ascoltati fin dalla fase presidenziale e a mantenere contatti con entrambi i genitori, i quali sono fortemente stimolati a rapportarsi l’un l’altro con serenità, maturità e spirito di collaborazione, magari anche grazie all’intervento di organi di mediazione familiare. Si acclama, in particolare, la tendenziale eliminazione dei limiti di visita per i genitori non affidatari e l’estensione della tutela anche ai figli dei genitori non coniugati, i quali erano stati in precedenza del tutto trascurati dall’ordinamento.

Altri Autori, dall’altra parte, sono alquanto scettici sulla concreta praticabilità di gran parte delle innovazioni appena introdotte. Si ricorda, soprattutto, che l’istituto dell’affidamento “congiunto” era già esistente in Italia da decenni, ma per la sua effettiva applicazione era stata ancorata dalla magistratura a una serie di dati fattuali, piuttosto raramente ricorrenti nella realtà: ad esempio la non eccessiva conflittualità fra i coniugi, l’età non troppo bassa della prole e la relativa vicinanza delle abitazioni dei genitori. Sono da non trascurare, inoltre, le difficoltà che derivano da questa sorta di “vita itinerante” per la vita quotidiana del giovane, quali la fissazione di una stabile dimora, la scelta della scuola da frequentare, del medico di base e così via. Fermi restando gli ostacoli di tipo “logistico”, in merito alla presunta necessaria maturità dei genitori, al fine di addivenire all’affidamento condiviso, un esperto del settore (Mario Finocchiaro) ha affermato che “contrariamente a quanto comunemente si crede, non è la conflittualità tra i genitori che impone l’“affidamento esclusivo” a uno di essi, ma è proprio la previsione che la regola sia l’affidamento esclusivo e l’eccezione quello congiunto la fonte della conflittualità”.

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