Sei in: Home » Guide Legali » Affidamento dei figli » Aspetti procedurali relativi all'affidamento dei figli

Aspetti procedurali

L'affidamento dei figli

Le principali innovazioni introdotte dalla riforma del 2006 dal punto di vista procedurale


Riforma del 2006: cosa cambia nella procedura

[Torna su]

Un cenno meritano anche le principali innovazioni introdotte sotto il profilo procedurale. Si è già detto del dovere del giudice di ascoltare il minore e favorire, il più possibile, il ricorso alla mediazione familiare, nonché del potere di assumere, su impulso di parte oppure d'ufficio, mezzi di prova e disporre accertamenti sui redditi, tramite polizia tributaria, anche verso «soggetti diversi» (per es. parenti o società). Tali ampie facoltà sono riconosciute al magistrato fin dalla fase presidenziale, ossia prima ancora dell'adozione di provvedimenti provvisori, circostanza che, come si accennava, ha sollevato dubbi di compatibilità con l'esigenza di celerità e definizione di rapporti così delicati.

Impugnazione dei provvedimenti del giudice

[Torna su]

L'art. 2 della legge n. 54/2006, inoltre, ha previsto la possibilità di impugnare i provvedimenti provvisori emessi dal giudice della separazione o del divorzio innanzi alla Corte d'appello, ossia al giudice di grado superiore, che potrà assumere tutti gli elementi probatori ritenuti indispensabili ai fini della decisione. Si instaurerà, così, un nuovo giudizio che proseguirà in parallelo rispetto a quello principale relativo alla separazione o al divorzio, che si concluderà con : ciò rappresenta un novità, rispetto alla vecchia formulazione del codice di procedura civile che legittimava solo giudice istruttore del procedimento a revocare o modificare i provvedimenti provvisori. 

L'art. 709-ter del codice di procedura civile

[Torna su]

E' stato inserito, infine, in seno al codice di procedura civile, l'art. 709-ter, il quale dispone che, in pendenza del giudizio principale, “per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso�?, mentre, per i procedimenti di cui all'articolo 710 (relativi alla separazione dei coniugi) è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

In tali sedi il giudice è tenuto ad ascoltare le parti, adottando i provvedimenti ritenuti opportuni, anche modificando i provvedimenti già emanati; a tal proposito, il magistrato è tenuto a verificare l'esistenza di eventuali “gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento�?, potendo, in tali circostanze, anche:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
  • condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

« Figli maggiorenni Conflitti tra genitori