Aspetti procedurali affidamento dei figli
Le principali innovazioni dal punto di vista procedurale
- Riforma del 2006: cosa cambia nella procedura
- Impugnazione dei provvedimenti del giudice
- Gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.: attuazione e inadempienze
Riforma del 2006: cosa cambia nella procedura
Un cenno meritano anche le principali innovazioni introdotte sotto il profilo procedurale. Si è già detto del dovere del giudice di ascoltare il minore e favorire, il più possibile, il ricorso alla mediazione familiare, nonché del potere di assumere, su impulso di parte oppure d'ufficio, mezzi di prova e disporre accertamenti sui redditi, tramite polizia tributaria, anche verso «soggetti diversi» (per es. parenti o società). Tali ampie facoltà sono riconosciute al magistrato fin dalla fase presidenziale, ossia prima ancora dell'adozione di provvedimenti provvisori, circostanza che, come si accennava, ha sollevato dubbi di compatibilità con l'esigenza di celerità e definizione di rapporti così delicati.
Impugnazione dei provvedimenti del giudice
L'art. 2 della legge n. 54/2006, inoltre, ha previsto la possibilità di impugnare i provvedimenti provvisori emessi dal giudice della separazione o del divorzio innanzi alla Corte d'appello, ossia al giudice di grado superiore, che potrà assumere tutti gli elementi probatori ritenuti indispensabili ai fini della decisione. Si instaurerà, così, un nuovo giudizio che proseguirà in parallelo rispetto a quello principale relativo alla separazione o al divorzio, che si concluderà con : ciò rappresenta un novità, rispetto alla vecchia formulazione del codice di procedura civile che legittimava solo giudice istruttore del procedimento a revocare o modificare i provvedimenti provvisori.
Gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.: attuazione e inadempienze
Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), l'art. 709-ter c.p.c. � stato abrogato e sostituito dagli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.
Art. 473-bis.39 c.p.c. - Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalit� dell'affidamento, il giudice pu� adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, anche modificando i provvedimenti gi� emanati. In particolare, il giudice pu�:
- Ammonire il genitore inadempiente;
- Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
- Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;
- Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
- Disporre misure di coercizione indiretta (astreintes) ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Competenza: per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilit� genitoriale o delle modalit� dell'affidamento � competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti già definiti è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
I provvedimenti assunti dal giudice sono impugnabili nei modi ordinari.
