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Aspetti patrimoniali

La nuova regola dell’esercizio congiunto della potestà genitoriale ha riflessi fondamentali anche sotto il profilo dell’estrinsecazione del dovere di contribuire al mantenimento della prole e della gestione del patrimonio della stessa. Sotto quest’ultimo aspetto, si deve evidenziare, da un lato, che, proprio così come avviene in costanza di matrimonio e di convivenza, l’amministrazione del patrimonio del figlio minorenne deve essere condotta non più dal genitore affidatario, bensì congiuntamente dai genitori, fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione del giudice tutelare per gli affari di straordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320 c.c..

Le regole relative alla rappresentanza del minore in atti giuridici ricalcano armonicamente quelle appena viste: la rappresentanza, infatti, è congiunta, anche se per gli atti di ordinaria amministrazione restano salvi gli autonomi poteri di ciascun coniuge. E’ bene precisare che quanto detto in tema di esercizio della potestà e di rappresentanza è attualmente applicabile anche per i casi di affidamento esclusivo.

Per quanto riguarda la contribuzione di entrambi i genitori alle spese per la prole, anche in questo caso il nuovo art. 155 c.c. privilegia la stipula da parte dei genitori di accordi scritti che disciplinino tale aspetto; in mancanza, vale la regola della proporzionalità del contributo rispetto al reddito personale di ciascuno di essi. Solo ove necessario, il giudice impone la corresponsione di un assegno periodico al fine di riequilibrare l’onere contributivo alle reali possibilità economiche delle parti. Ulteriore novità della riforma del 2006 è rappresentata dall’elencazione dei criteri cui deve attenersi l’organo giudicante nella determinazione dell’assegno, anche se pare preferibile parlare di “clausole generali” data la loro, forse eccessiva, genericità. Questi sono:

  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore (per evitare l’ingiustificato arricchimento da parte del genitore che, pur essendo meno abbiente, accolga il figlio nella sua casa, accollandosi tutte le spese che ne derivano, per un tempo assai minore rispetto all’altro coniuge);
  • le risorse economiche di entrambi i genitori (che, su disposizione del giudice, possono essere oggetto di accertamento della polizia tributaria, qualora “le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate” (art 155 c.c. novellato);
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (criterio, quest’ultimo, che finalmente assegna il giusto valore alle mansioni delle casalinghe). L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

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