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Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo


La mediazione civile
A cura di Luisa Foti
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Il decreto legislativo, individua tre tipi di mediazione: quella facoltativa, prevista dall’art.2, nel caso in cui siano le parti a scegliere tale procedimento, in materia di diritti disponibili. (Tale tipo di mediazione è già efficace ed esperibile dal 20 marzo). Abbiamo poi quella giudiziale, (nel caso in cui sia il giudice a rivolgere l’invito deve essere rivolto alle parti “prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, art. 5, comma 5). Abbiamo poi la mediazione obbligatoria che si configura quindi come condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art.5, comma 1). Le disposizioni che si riferiscono a questo tipo di mediazione, secondo quanto prescrive l’art.24 del decreto legislativo n.28 del 2010, “acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati”. Entreranno quindi in vigore tra circa un anno. L'improcedibilità “deve essere rilevata dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza". La mediazione sarà obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 5 e cioè controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Il secondo comma dell'art.5 individua poi altra ipotesi di mediazione e cioè la mediazione giudiziale, nel caso in cui sia il giudice con un'ordinanza ad invitare le parti ad intraprendere il procedimento di mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il procedimento di mediazione non si applica nei seguenti casi: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all'art. 667 c.p.c., nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c, nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all'esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio e nel caso di azione civile esercitata all'interno dell'azione penale. Il sesto comma dell'art.5 precisa che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale". Le disposizioni suindicate si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili, come specificato dal comma 7.

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