Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home Notizie giuridiche Notizie di attualità Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Tutto sul tempo libero»

Conciliazione - Efficacia esecutiva


La mediazione civile
A cura di Luisa Foti
Proponi modifiche, correzioni o integrazioni
Nel caso in cui venga raggiunto un accordo amichevole, il mediatore formerà processo verbale con l'allegazione dello stesso accordo, sottoscritto dalle parti che può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento, secondo quanto prevede il primo comma dell'art.11. Il verbale dell'accordo dovrà poi essere omologato con un decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Una volta omologato, l'accordo, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12, co.2). Se invece l'accordo non viene raggiunto, il mediatore formulerà una proposta di conciliazione con l'indicazione delle precise ragioni del mancato accordo, sottoscritto dalle parti e dal mediatore. La proposta di conciliazione verrà quindi comunicata alle parti per iscritto che entro sette giorni dovranno accettare o rifiutare la proposta. In caso di nessuna risposta, la proposta si ritiene non accettata. Secondo l'art.13, nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio, corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

Torna all'indice: La mediazione civile

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria

Codice civile Codice Penale Codice procedura civile Codice procedura penale




Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia

Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti


Guide Diritto Civile Guida procedura civile Guide diritto penale Guide procedura penale

Contratto di mutuo Guida al condominio Guida infortunistica stradale Risorse umane


Studi legali Consulenze legali Riviste e portali Aste giudiziarie


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo


Danno biologico Tariffe avvocati Formulari OnLine Scorporo fatture Fattura online Interessi legali Calcolo interessi di mora Interessi tasso fisso

Ricerca libri giuridici Rivalutazione monetaria Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Formazione avvocati Tutte le risorse»

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità
© Studio Cataldi 2001-2012