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Il responsabile civile nel processo penale

Guida di procedura penale

Il responsabile civile, nel processo penale, è il soggetto che, pur non avendo commesso il reato, è tenuto a risarcire i danni da esso derivanti

Responsabile civile: disciplina

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La figura del responsabile civile è disciplinata dai seguenti articoli del codice di procedura penale:

  • Art. 83: Citazione del responsabile civile
  • Art. 84: Costituzione del responsabile civile
  • Art. 85: Intervento volontario del responsabile civile
  • Art. 86: Richiesta di esclusione del responsabile civile
  • Art. 87: Esclusione di ufficio del responsabile civile
  • Art. 88: Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

Chi è il responsabile civile?

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Il responsabile civile è il soggetto che, all'interno del processo penale, pur non avendo commesso il reato per cui si procede, è tenuto per legge a risarcire i danni ricollegabili a esso. Ai sensi dell'art. 83 comma 1 c.p.c può essere citato come responsabile civile anche l'imputato per il fatto dei coimputati, se viene prosciolto o nei suoi confronti viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere.

Tale soggetto può entrare nel processo penale spontaneamente o su richiesta e può uscirne su istanza di parte o d'ufficio e a queste ipotesi la legge ricollega determinati effetti. 

Responsabile civile: un esempio

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Quando si parla di responsabile civile la prima figura che viene in mente è l'assicurazione con cui l'imputato ha stipulato l'assicurazione R.C.A per la copertura dei danni derivanti da sinistro stradale.

A confermare l'importanza della figura dell'assicurazione R.C.A nella veste di responsabile civile, è intervenuta di recente anche la Corte Costituzionale, poiché è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.c, in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione: “nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex-lege per danni derivanti da attività professionale".

A tale questione la Corte ha risposto con sentenza n. 34/2018, avallando il principio già sancito dalla n. 112/1998, secondo cui l'imputato, al di fuori dei casi dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale, non può citare in giudizio il proprio assicuratore nella veste di responsabile civile (art. 83 c.p.p.). Del resto, per quanto riguarda l'assicurazione professionale “il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex-lege, quale delineato dall'art. 185, secondo comma, cod. pen."

Responsabile civile: ingresso nel processo penale

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Il responsabile civile entra a far parte del processo penale in virtù:

  • di una citazione ordinata dal giudice con decreto
  • di un intervento volontario dello stesso responsabile civile

Citazione del responsabile ordinata dal giudice

La citazione del responsabile è ordinata dal giudice, su richiesta della parte civile o del P.M., quando, in caso di assoluta urgenza, l'azione civile è esercitata dal pubblico ministero nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore, affinché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale). La richiesta con cui si chiede l'intervento del responsabile civile deve essere proposta al più tardi per il dibattimento (art. 83 c.p.p.).

Dal punto di vista formale la citazione del responsabile ordinata con decreto deve contenere:

  • i dati identificativi della parte civile, del difensore e del responsabile civile se quest'ultimo è una persona fisica, se invece è una associazione o un ente chiamato deve essere indicata la denominazione e i dati identificativi del suo legale rappresentante;
  • le domande che si avanzano nei confronti del responsabile civile;
  • l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
  • la data e le firme del giudice e del suo assistente.

La parte civile deve notificare copia del decreto al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato, mentre nel caso contemplato dall'articolo 77 comma 4, alla notifica provvede il pubblico ministero. L'originale del decreto e della relata di notifica devono essere depositati nella cancelleria del giudice procedente.

La citazione del responsabile è nulla se la notifica è nulla e se, per la mancata o errata indicazione di uno degli elementi sopra indicati, tale soggetto non viene messo nella condizione di esercitare i suoi diritti nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio. La citazione invece perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o la parte civile viene esclusa. In questi casi infatti la presenza del responsabile civile non ha più ragione di essere.

Una volta citato, il responsabile civile si costituisce con dichiarazione che:

  • deve contenere, a pena d'inammissibilità "a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore" (art. 84 c.p.p.)
  • può essere depositata nella cancelleria del giudice procedente e notificata, a cura del responsabile civile alle altre parti;
  • o presentata direttamente in udienza;
  • ha effetto in ogni stato e grado del processo.

Intervento volontario del responsabile civile

L'altra modalità con la quale il responsabile civile può fare il suo ingresso nel processo penale è rappresentata dal suo intervento volontario.

Questi va fatto, a pena di decadenza, per l'udienza preliminare o, in seguito, fino a quando non siano compiuti gli atti introduttivi del dibattimento (art. 85 c.p.p.) con una dichiarazione scritta se la parte civile si è costituita o se il Pubblico Ministero esercita l'azione già vista, ai sensi dell'art. 77 comma 4. L'intervento dopo i termini indicati comporta l'impossibilità da parte del responsabile civile di presentare la lista testi, consulenti e periti.

Se l'intervento avviene fuori udienza il responsabile civile deve notificare la dichiarazione alle altre parti e per ciascuna produce effetto dal giorno della notificazione. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile viene revocata o se la parte civile viene esclusa.

Come viene estromesso il responsabile civile dal processo

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Il responsabile civile può uscire dal processo penale, ai sensi dell'art 86 c.p.p. su richiesta motivata, proposta a pena di decadenza non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in sede di udienza preliminare o il dibattimento:

  • dell'imputato, della parte civile e del pubblico ministero che non ne hanno chiesto la citazione;
  • dello stesso responsabile civile che non è intervenuto volontariamente;
  • d'ufficio, ai sensi dell'art. 87 c.p.p per volontà del giudice fino a quando non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, se il giudice accerta che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile

L'esclusione è disposta con ordinanza senza ritardo quando viene richiesta dalle parti, dallo stesso responsabile e dal giudice che accoglie l'istanza di rito abbreviato.

Effetti dell'ammissione e dell'estromissione

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L'ammissione del responsabile civile non pregiudica la decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. La sua esclusione non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento, ma se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non potrà esercitare l'azione civile nei suoi confronti per lo stesso fatto.

di Annamaria Villafrate

Data: 5 maggio 2021