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Il responsabile civile nel processo penale

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
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Il responsabile civile

RESPONSABILE CIVILE (artt. 83-88 c.p.p.): è il soggetto che in un processo penale, ancorché non autore del reato in esso dedotto, è tenuto per legge a risarcire i danni e a sostenere le spese da esso derivanti. Il suo ingresso nel processo può derivare:

- da una citazione ordinata dal giudice con decreto su richiesta della parte civile o del P.M. che deve essere proposta al più tardi per il dibattimento (art. 83 c.p.p.);

- da un intervento volontario dello stesso responsabile civile per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli atti introduttivi del dibattimento (art. 85 c.p.p.).

La dichiarazione di costituzione del responsabile civile, che deve contenere, a pena di inammissibilità, "a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore" (art. 84 c.p.p.) può essere:

- depositata nella cancelleria del giudice procedente e notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti;

- presentata in udienza.

Cause di estromissione del responsabile civile:

- esclusione della parte civile (artt.80-81 c.p.p.);

- revoca della costituzione di parte civile (art. 82 c.p.p.);

- esclusione del responsabile civile proposta dall’imputato, dalla parte civile e dal P.M. che non ne abbiano richiesto la citazione "proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare o nel dibattimento" (art. 86 c.p.p.) o disposta d’ufficio dal giudice con ordinanza fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (art. 87 c.p.p.).

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