Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home Notizie giuridiche Notizie di attualità Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

La persona offesa dal reato

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
Indice delle guide di procedura penale
Proponi modifiche, integrazioni o nuovi articoli

PERSONA OFFESA DAL REATO (artt. 90-95 c.p.p.): si tratta del titolare del bene protetto dalla norma penale violata a seguito della commissione di un fatto di reato.

La persona offesa non va confusa con il danneggiato da reato, ovvero con quel soggetto che ha riportato a seguito del fatto di reato dei danni patrimoniali o non e al quale, il codice, consente di costituirsi parte civile.

Generalmente le due figure coincidono, ma vi sono anche casi in cui non è così. Si pensi all’omicidio in cui la persona offesa dal reato è la vittima; il danneggiato da reato i parenti della vittima stessa.

I diritti e le facoltà della persona offesa sono indicati all’art. 90 del c.p.p. ai sensi del quale la stessa può, oltre che esercitare i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge, presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento e, fatta eccezione per il giudizio di cassazione, indicare i mezzi di prova.

Per l’esercizio di tali diritti e facoltà la persona offesa può nominare un difensore (art. 101 c.p.p.).

Inoltre, in linea generale, la persona offesa:

può partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.);

può visionare gli atti depositati ai sensi dell’art. 366 c.p.p.;

può chiedere al PM di attivare l’incidente probatorio e prendere visione degli atti relativi;

riceve l’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.);

può esprimere la sua opinione in merito alla richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.) e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione (410 c.p.p.);

riceve la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419 c.p.p.);

riceve la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.);

riceve la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato (art. 456 c.p.p.);

può presentare richiesta motivata al PM di presentare impugnazione a ogni effetto penale (art. 572 c.p.p.).

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo


Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012