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Il patteggiamento: l'applicazione della pena su richiesta delle parti

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
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Applicazione della pena su richiesta delle parti:

Questo rito speciale, definito anche "patteggiamento", si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l’imputato e il PM circa l’entità della pena da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l’imputato fino al limite di un terzo.

Più precisamente ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione:

di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo;

di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi i cinque anni.

Il codice prevede inoltre che l’imputato possa "subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena" e che il giudice se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa rigetti la richiesta (art. 444 ul. co. c.p.p.).

Il patteggiamento va formulato nel corso dello svolgimento delle indagini preliminari (art. 447 c.p.p.) o fino al momento in cui sono presentate le conclusioni all’udienza preliminare (art. 446 c.p.p.).

Termini diversi sono tuttavia previsti qualora la richiesta avvenga nel corso del giudizio direttissimo (nel qual caso potrà essere formulata fino all’apertura del dibattimento), di giudizio immediato (nel qual caso entro 15 gg. dalla emissione del decreto che dispone il giudizio immediato) o di decreto penale di condanna (in tal caso con l’opposizione).

Il giudice può accogliere o rigettare la richiesta, ma non ha assolutamente il potere di modificare o integrare l’accordo cui sono pervenute le parti, né decidere sulla base di atti diversi da quelli di indagine, già acquisititi al fascicolo del PM.

Nel caso di rigetto l’imputato può comunque rinnovare la proposta di patteggiamento fino al momento in cui non sia dichiarato aperto il dibattimento

Per addivenire ad una pronuncia di accoglimento il giudice ai sensi dell’art. 444 c.p.p. deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalla parti, la congruità della pena indicata e, in ogni caso, controllare che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Il PM, ai sensi dell’art. 446 co. 6 c.p.p., se non acconsente alla richiesta di patteggiamento deve motivare le ragioni del suo dissenso e il giudice, se lo ritiene non giustificato, può comunque concedere la riduzione della pena (art. 448 c.p.p.).

L’udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza facoltativa delle parti e, al termine, il giudice pronuncia sentenza che è impugnabile solo con ricorso per Cassazione.

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