Sei in: Home » Guide Legali » Procedura Penale » Il patteggiamento: l'applicazione della pena su richiesta delle parti

Il patteggiamento

Il patteggiamento (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti") è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss.

Il patteggiamento: cos'è

[Torna su]

Il patteggiamento consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare.

Come recita il primo comma dell'art. 444:

"L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria".

In sostanza con il patteggiamento l'imputato ottiene uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo, ma rinuncia anche a far valere la propria innocenza.

Oggetto del patteggiamento

Più precisamente, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione:

  • di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo;
  • di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi i cinque anni.

Limiti ed esclusioni

Il patteggiamento, innanzitutto è ammesso solo entro determinati limiti e non è applicabile per alcuni reati.

Lo stesso art. 444 cpp limita l'applicabilità del patteggiamento quando una pena detentiva (tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo) superi i cinque anni.

In base al secondo comma sono poi esclusi dal patteggiamento una serie di procedimenti come quelli relativi a delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo e, comunque, tutti quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Nei procedimenti previsti per altri delitti, come ad esempio quelli di peculato o concussione, la richiesta di patteggiamento è ammissibile solo se sono stati integralmente restituiti il prezzo o il profitto del reato.

Inoltre si rammenta come la giurisprudenza di legittimità sia pervenuta ad ammettere che in materia di patteggiamento, così come sopra definito, l'eventuale richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta dal prevenuto che abbia già beneficiato della stessa in occasione di precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., dal momento che, imprescindibilmente e per espressa prescrizione normativa, il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Cassazione n. 13534/2017).

Richiesta subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena

L'ultimo comma dell'art. 444 cpp prevede anche la possibilità per la parte che formula la richiesta di patteggiamento di "subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena". Se ciò avviene, il giudice che ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa rigetta la richiesta (art. 444 ul. co. c.p.p.).

Tempo della richiesta di patteggiamento

[Torna su]

La richiesta di patteggiamento può essere formulata già durante lo svolgimento delle indagini preliminari e, quindi, anche prima dell'azione penale (art. 447 c.p.p.). Essa, tuttavia, non può intervenire dopo la chiusura dell'udienza preliminare, che funge da cd. sbarramento finale (art. 446 c.p.p.).

Tuttavia, se il P.M. attiva unilateralmente altri riti, la richiesta di patteggiamento resta ammissibile, purché formulata tempestivamente.

Di conseguenza, sono previsti termini diversi se la richiesta avviene nel corso del giudizio direttissimo (nel qual caso potrà essere formulata fino all'apertura del dibattimento), del giudizio immediato (nel qual caso potrà essere formulata entro 15 giorni dalla emissione del decreto che dispone il giudizio immediato) o del procedimento per decreto penale (nel qual caso potrà essere formulata con l'opposizione).

L'accordo delle parti

[Torna su]

L'esperibilità del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti necessita dell'accordo delle parti, con la precisazione, tuttavia, che il dissenso del P.M. (che, ai sensi dell'articolo 446, comma 6, del codice di rito, va motivato) non impedisce che venga applicata la riduzione di pena se il giudice lo ritiene ingiustificato e reputa congrua la pena, mentre il dissenso dell'imputato rispetto alla proposta unilaterale di patteggiamento formulata dal P.M. non è sindacabile.

Una volta che le parti abbiano prodotto al giudice il proprio accordo o che il P.M. abbia formulato dinanzi a tale organo la propria proposta unilaterale di patteggiamento, questi divengono irrevocabili.

Esempio di patteggiamento

[Torna su]

Per comprendere meglio in cosa consiste il patteggiamento immaginiamo il caso di un soggetto, incensurato, fermato per la prima volta mentre si trova alla guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante.

Lasciando in secondo piano le conseguenze amministrative, soffermiamoci su quelle penali.

Il PM, in casi come questi, chiede frequentemente l'emissione di un decreto penale di condanna.

Ricevuto il decreto e sussistendone i presupposti, l'imputato potrà fare opposizione entro 15 giorni e attivare, tra le altre cose, anche il procedimento di applicazione della pena su richiesta.

In questo caso egli potrà domandare la conversione della pena in lavori di pubblica utilità, ad esempio utilizzando tale formula all'interno dell'istanza:

“CHIEDE la definizione del procedimento penale _______ attraverso l'applicazione su richiesta delle parti della pena di giorni ___ di arresto (convertibile, ai sensi dell'art. 53 l. n. 689/1991, nella pena pecuniaria di Euro _______, pari a Euro ______/giorno) e di Euro _____ di ammenda, sostituita ex art. 186, co. 9 bis, c.d.s. in n. ____ ore di lavoro di pubblica utilità determinata nel seguente modi:

- pena base _________;

- sola ammenda aumentata ad Euro _____ ex art.186, co. 2-sexies. c.d.s.;

- pena ridotta a Euro _____ di ammenda e n. __ giorni di arresto ex art.62 bis c.p.;

- pena ridotta a Euro _____ di ammenda e n. __ giorni di arresto ex art. 444, co.1, c.p.p.;

- pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi nei modi che il giudice stabilirà in sentenza per n. ___ ore (n. ____ giorni di arresto - pari a n. ____ ore di lavoro di pubblica utilità - e Euro _____ di ammenda - pari a n. ____ ore di lavoro di pubblica utilità, ex art. 54, co. 5, d.lgs. n. 54/2000)" 

Che cosa succede dopo la richiesta?

Fatta la richiesta possono verificarsi cinque diverse ipotesi.

  • Il PM presta il consenso. Il giudice procede al giudizio e decide di applicare la pena richiesta con il patteggiamento. A tal proposito si precisa che la sentenza non può essere appellata ma è solo ricorribile per Cassazione.
  • Il PM non presta il consenso. Il giudice prende atto di ciò e procede al giudizio. All'esito può comunque applicare la pena richiesta con il patteggiamento, se la ritiene congrua.
  • Il Giudice ritiene non congrua la pena proposta e rigetta l'istanza.
  • Il Giudice ritiene che la qualificazione giuridica del fatto reato sia sbagliata e rigetta l'istanza, posto che non è possibile modificare in via negoziale la qualificazione giuridica del fatto.
  • Il Giudice ritiene che la prova del fatto di cui all'imputazione sia carente.

Poteri del giudice e decisione

[Torna su]

Il giudice al quale è presentata la proposta di patteggiamento può esclusivamente accogliere o rigettare la richiesta, mentre non ha assolutamente il potere di modificare o integrare l'accordo cui sono pervenute le parti, né decidere sulla base di atti diversi da quelli di indagine, già acquisiti al fascicolo del P.M.. Il procedimento è quindi cartolare e la presenza delle parti all'udienza in Camera di consiglio fissata per la decisione è meramente facoltativa.

La decisione

Per addivenire a una pronuncia di accoglimento il giudice, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalla parti e la congruità della pena indicata e, in ogni caso, deve controllare che non sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

La decisione in merito al patteggiamento è assunta dal giudice con sentenza impugnabile solo con ricorso per Cassazione.

Giurisprudenza

[Torna su]

La giurisprudenza è chiamata spesso a confrontarsi in tema di patteggiamento. 

Qui di seguito si riportano alcune rilevanti e recenti massime:

Cassazione penale n. 11620/2021

In relazione al delitto di omesso versamento dell'Iva, l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'art. 13, comma 1 configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto, e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili.  

Cassazione penale n. 9990/2017

L'art. 444 c.p.p., comma 1 ter, per il chiaro riferimento a condotte riparatorie per un verso volontariamente adottate anche al di fuori di qualsiasi intervento giudiziale prescrittivo, e per l'altro temporalmente precedenti la richiesta di applicazione pena e anche, in ipotesi, allo stesso sorgere del procedimento, enuncia una condizione meramente processuale di ammissibilità del rito speciale in argomento e si colloca conseguentemente nell'ambito delle norme a natura esclusivamente procedimentale. 

Cassazione penale n. 644/2017

In sede di patteggiamento le parti possono liberamente concordare la revoca della sospensione condizionale della pena, trattandosi di beneficio pienamente rinunciabile dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale, incidendo la misura della sospensione, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., sul trattamento sanzionatorio. 

Cassazione penale n. 2525/2016

L'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. 

Vedi anche: Patteggiamento art. 444 c.p.p., limiti di applicazione e giurisprudenza 

Data: 18 maggio 2021