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La parte civile nel processo penale

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
Indice delle guide di procedura penale
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La parte civile

PARTE CIVILE (artt. 74-82 c.p.p.): si tratta della qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato o i loro successori universali quando si costituiscono nel processo penale introducendo al suo interno l’azione civile volta ad ottenere dall’imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui siano stati eventualmente privati in seguito al reato.

La dichiarazione di costituzione di parte civile, che deve contenere, a pena di inammissibilità, "a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore" (art. 78 c.p.p.) può essere:

- depositata nella cancelleria del giudice procedente e notificata, a cura della parte civile, alle altre parti;

- presentata in udienza;

nel rispetto di un termine iniziale – non prima che il P.M. abbia esercitato l’azione penale – e di un termine finale, costituito dagli atti introduttivi del dibattimento (art. 79 c.p.p.).

Cause di estinzione dell’azione civile:

- esclusione richiesta dal P.M., dall’imputato e dal responsabile civile (art. 80 c.p.p.) o disposta d’ufficio dal giudice con ordinanza fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (art. 81 c.p.p.);

- revoca espressa ammessa in ogni stato e grado del procedimento e contenuta in una dichiarazione orale o scritta della parte o di un suo procuratore speciale; revoca tacita desumibile dalla omessa presentazione delle conclusioni o dall’aver promosso l’azione dinanzi al giudice civile (art. 82 c.p.p.).

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