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Le notizie di reato

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
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LE NOTIZIE DI REATO

Per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all’eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato o notitia criminis che consiste nell’informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nominata o innominata, acquisita personalmente o comunicatagli da altri, comprese le condizioni di procedibilità, nel Registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

La notizia di reato si distingue in innominata o atipica (comunicazione anonima, notizia confidenziale, sorpresa in flagranza, notizia di stampa ecc.), che per definizione non è disciplinata dalla legge, e tipica o nominata che può assumere diverse forme:

- INFORMATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 347 c.p.p.): è una segnalazione con la quale la P.G., acquisita la notizia di reato, comunica al P.M. in forma scritta e senza ritardo "gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute (…). Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (…). Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia".

- DENUNCIA: è la dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o un soggetto privato (art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del P.M. o della P.G. l’avvenuta commissione di un reato perseguibile d’ufficio.

Per i p.u. e gli i.p.s. la denuncia, che deve essere in forma scritta e "presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria", è obbligatoria.

Per i privati, invece, la denuncia, che deve essere presentata "oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria" è facoltativa, fatta eccezione per alcune ipotesi tassative in cui diventa obbligatoria (reati contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo, sequestro di persona a scopo di estorsione ecc.).

- REFERTO (art. 334 c.p.p.): è la segnalazione che l’esercente una professione sanitaria deve fare al P.M. o alla P.G. quando abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio.

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