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Le misure cautelari personali interdittiveLe MISURE CAUTELARI PERSONALI INTERDITTIVE sono applicabili a quei delitti "per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni" (art. 287 c.p.p.). Le misure interdittive sono: - la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art. 288 c.p.p.) con la quale "il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti"; - la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.) con la quale "il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti"; - il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.) con il quale "il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti". |
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