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Le misure cautelari personali coercitive

Guida di procedura penale

Le misure cautelari personali coercitive sono quelle che, a differenza di quelle interdittive, limitano la libertà personale del soggetto

Misure cautelari personali coercitive: condizioni di applicabilità

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Le misure cautelari personali coercitive, andando a limitare la libertà personale del destinatario, sono possibili solo con riferimento a indagini relative a reati gravi.

L'art. 282 c.p.p precisa chiaramente che: "Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni".

Misure cautelari personali coercitive: disciplina

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Le misure cautelari personali coercitive sono disciplinate dagli artt. 280-286 bis del Codice di procedura penale. Esse incidono sulla libertà della persona secondo uno schema progressivo crescente.

Tipi di misure cautelari personali coercitive

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Seguendo l'ordine previsto dal codice di procedura penale, analizziamo singolarmente i vari tipi di misure cautelari personali coercitive.

Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p)

Quando il giudice dispone il divieto di espatrio, prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice procedente. Per garantire che la misura venga rispettata, dà inoltre le disposizioni necessarie per impedire l'utilizzo del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per l'espatrio. Questa misura è prevista ogni volta che viene applicata una misura cautelare.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p)

Quando il giudice dispone questa misura, prescrive all'imputato di presentarsi presso un ufficio di polizia giudiziaria, fissando i giorni e le ore di presentazione, tenendo conto del luogo di abitazione e di quello in cui svolge la propria attività lavorativa.

Allontanamento dalla casa familiare (art. 282 - bis c.p.p)

Con il provvedimento con cui il giudice dispone l'allontanamento dalla casa familiare, prescrive all'imputato di lasciarla immediatamente o di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice procedente, che può prescrivere anche determinate modalità di visita. Se poi sussistono esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può anche prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti) a meno che la frequentazione non è necessaria per ragioni di lavoro, stabilendo in questo caso anche modalità ed eventuali limiti. Su richiesta del PM il giudice può anche disporre l'obbligo di corrispondere un assegno in favore delle persone conviventi che, in conseguenza della misura cautelare, restano prive di mezzi adeguati, determinandone misura, termini e modalità di versamento, tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato. Se necessario può anche stabilire un ordine di pagamento con efficacia di titolo esecutivo, che prevede che sia il datore di lavoro a versare direttamente l'assegno al beneficiario, portandolo in detrazione dalla retribuzione dell'obbligato. Il divieto di avvicinarsi ai luoghi di lavoro e di domicilio della persona offesa e la misura dell'assegno possono essere adottati dal giudice anche dopo che è stata disposta la misura dell'allontanamento, a meno che questo non sia stato revocato o abbia perso efficacia. L'assegno disposto in favore del coniuge o dei figli, perde efficacia anche se sopravviene l'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c in sede di separazione o altro provvedimento con cui si regolano i rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi o relativi al mantenimento dei figli. La misura dell'assegno può essere modificata se cambiano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, mentre se la convivenza riprende, il provvedimento viene revocato.

Se si procede per i delitti previsti dall'art. 570 c.p (violazione degli obblighi di assistenza familiare), art. 571 c.p (abuso dei mezzi di correzione o disciplina), art. 582 c.p (lesioni personali) nelle ipotesi aggravate o procedibili d'ufficio, art. 600 c.p (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), art. 600-bis c.p (prostituzione minorile), art. 600-ter c.p (pornografia minorile), art. 600-quater (detenzione di materiale pornografico), art. 600-septies 1 c.p (circostanza attenuante), art. 600-septies 2 c.p (pene accessorie), art. 601 c.p (tratta di minori), art. 602 c.p (acquisto e alienazione di schiavi), art. 609-bis c.p (violenza sessuale), art. 609-ter c.p (circostanze aggravanti), art. 609-quater c.p (atti sessuali con minorenne), art. 609-quinquies c.p (corruzione di minorenne) e art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e art. 612, comma 2 c.p. (minaccia in danno dei prossimi congiunti o del convivente).

In questi casi la misura dell'allontanamento può essere disposta anche fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p (ergastolo e reclusione superiore nel massimo a tre anni), anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis, che contempla il braccialetto elettronico o altri mezzi tecnici.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p)

Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una certa distanza da essi o dalla persona offesa. Se esistono ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi neppure ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa, o da soggetti con essa conviventi o ad essa legati da una relazione affettiva o di mantenere una certa distanza da questi luoghi o persone. Il divieto può ricomprendere anche quello di comunicare con tutti questi soggetti. Se poi la frequentazione dei luoghi indicati è necessaria per motivi di lavoro o esigenze abitative, il giudice ne prescrive le modalità, imponendo anche eventuali limiti.

Divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p)

Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice procedente, mentre con quello che dispone l'obbligo di dimora, prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice:

  • dal territorio del comune di dimora abituale;
  • o dal territorio di un comune vicino ovvero di una frazione di quest'ultimo, quando è necessario assicurare un controllo efficace o quando il comune di dimora abituale non è la sede dell'ufficio di polizia.

Se poi, a causa della personalità del soggetto o per le condizioni ambientali, la permanenza in questi luoghi non assicura adeguatamente le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente compreso nella provincia o comunque nella regione del comune di abituale dimora.

Nel provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica anche l'autorità di polizia cui l'imputato è tenuto a presentarsi senza ritardo e indicare il luogo in cui l'imputato ha dichiarato di fissare la propria abitazione. Il giudice può anche disporre che l'imputato dichiari all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i controlli, con l'obbligo di comunicare preventivamente alla stessa eventuali variazioni di luogo e orario. Con un altro provvedimento il giudice può anche prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudicare le sue esigenze lavorative. Il Giudice, quando stabilisce i limiti territoriali, tiene conto delle esigenze di alloggio, lavoro e assistenza dell'imputato. Se costui è un tossicodipendente o un alcoldipendente che sta seguendo un programma terapeutico di recupero in una struttura autorizzata, il giudice fissa i dovuti controlli necessari a garantire il proseguimento del programma di recupero. Di tutti provvedimenti relativi al divieto e obbligo di dimora il giudice ne da comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila affinché vengano osservati, facendo rapporto al pubblico ministero di ogni violazione.

Come ribadito dalla Cassazione penale con ordinanza n. 30604/2017 "laddove la legge fa riferimento alla residenza o alla dimora abituale è evidente che non vuole riferirsi alla residenza anagrafica, la quale costituisce soltanto un indizio della residenza effettiva, bensì al luogo in cui si trovano le consuetudini di vita e le normali relazioni sociali della persona". Non solo, la stessa ordinanza precisa altresì che "la misura cautelare dell'obbligo di dimora, anche in presenza della prescrizione (non adottata nel caso in esame) di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., comma 4, è e rimane ontologicamente diversa dagli arresti domiciliari, a meno che non sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile a questi ultimi".

Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p)

Il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, considerato al pari della custodia cautelare in carcere, impone all'imputato di non allontanarsi dalla sua abitazione, da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza o da una casa famiglia protetta. Il giudice, nel disporre questa misura cautelare stabilisce il luogo degli arresti domiciliari per assicurare le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa. Quando è necessario, il giudice può imporre all'imputato anche limiti o divieti di poter comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui o che lo assistono. Se l'imputato non può provvedere alle sue esigenze di vita o è indigente, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi dal luogo di arresto solo per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sue esigenze o per lavorare.

Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento che l'imputato rispetti le prescrizioni imposte dal giudice.

La misura degli arresti domiciliari non può essere concessa a chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede, a meno che il giudice, dopo aver assunto le relative notizie nelle forme più celeri ritenga, in base a elementi specifici, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con questa misura.

La Cassazione penale, nella sentenza n. 17716/2018, ha più di recente ribadito che: “in tema di arresti domiciliari, la valutazione da compiere ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015; Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008.)

Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p)

Nel rispetto del principio della gradualità o della extrema ratio, ai sensi dell'art. 275 comma 3 infatti: "La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate". Questo perché, trattandosi della misura più severa, deve rappresentare l'ultima misura che il giudice deve applicare.

Con il provvedimento che la dispone il giudice ordina agli agenti e ufficiali di polizia di catturare e condurre immediatamente l'imputato in un istituto di custodia, dove deve rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Prima di questo momento però la persona soggetta alla misura cautelare non può subire limitazioni della libertà, se non per il tempo e nei modi strettamente necessari al suo trasferimento.

Ai fini della determinazione della pena, la custodia cautelare subita deve essere conteggiata, come previsto dall'art. 657 c.p.p, anche se subita all'estero a causa di una domanda di estradizione o in caso di rinnovamento del giudizio (art. 11 c.p.)

L'art. 275 c.p.p, al cui testo si rinvia, prevede particolari deroghe alla normale applicazione della custodia cautelare in carcere.

Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285 bis c.p.p)

Come previsto dal comma 4 dell'art. 275 c.p.p, ovvero: "Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni". In questi casi, il giudice può disporre che la misura venga applicata presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri, se le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo permettono.

Custodia cautelare in luogo di cura (art 286 c.p.p)

Nel caso in cui la persona da sottoporre a custodia cautelare è inferma di mente o si trova in uno stato di infermità che diminuisce grandemente o azzera la capacità di intendere o di volere, il giudice, in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, può optare per il ricovero provvisorio in una struttura idonea del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari a impedirne la fuga. Questa misura non permane se l'imputato non risulta più infermo di mente e ad essa si applica quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 285 c.p.p.

di Annamaria Villafrate

Data 5 maggio 2021

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