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Le misure cautelari personali coercitive

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
Indice delle guide di procedura penale
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Le MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE si applicano nel caso di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Solo la custodia cautelare può essere disposta "per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni" (art. 280 c.p.p.).

Le misure coercitive sono:

- il divieto di espatrio (artt. 281 c.p.p.) con il quale "il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede";

- l’obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.) con il quale "il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria";

- l’allontanamento dal domicilio familiare (art. 282 bis c.p.p.) con il quale "il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede";

- il divieto di dimora (art. 283 c.p.p.) con il quale "il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede";

- l’obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) con il quale "il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale";

- gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) con i quali "il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza";

- la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) con la quale "il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria";

- la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.) con la quale il giudice dispone per l’infermo di mente "il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero".

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