Sei in: Home » Guide Legali » Procedura Penale » La revisione nel processo penale

La revisione nel processo penale

La revisione è un mezzo di impugnazione c.d. straordinario e ciò in quanto è esperibile senza limiti di tempo a favore dei condannati.

I limiti alla revisione penale

[Torna su]

Essendo un mezzo di impugnazione straordinario, la revisione è possibile solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 630 c.p.p., ovverosia:

  • se vi è la non conciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna con quelli di un'altra sentenza penale irrevocabile;
  • se interviene la revoca di una sentenza civile o amministrativa di carattere pregiudiziale che è stata posta a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna;
  • se sopravvengono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
  • se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che la legge prevede come reato.

A pena di inammissibilità della domanda, l'art. 631 c.p.p. sancisce che gli elementi in base ai quali la revisione va richiesta siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto con sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p), di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) o di non doversi procedere per estinzione del reato (art. 531 c.p.p.). 

I soggetti legittimati

[Torna su]

L'art. 632 c.p.p. individua i soggetti che possono domandare la revisione che sono:

  • il condannato o un prossimo congiunto o il tutore o, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;
  • il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna.

Il procedimento di revisione penale

[Torna su]

La richiesta di revisione delle sentenze di condanna dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili può essere avanzata senza limiti di tempo a favore dei condannati.

La richiesta, ai sensi dell'art. 633 c.p.p., va presentata personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e deve contenere "l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano" ed essere presentata insieme alla eventuale documentazione, nella cancelleria della Corte di Appello individuata in base ai criteri dell'art. 11 c.p.p..

La Corte, con ordinanza, potrà in qualunque momento disporre la sospensione della pena o della misura di sicurezza (art. 635 c.p.p.).

Per quanto riguarda il giudizio di revisione l'art. 636 c.p.p., "dopo aver precisato che il presidente della corte emette decreto di citazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p.", stabilisce che per la revisione si osservano le disposizioni che regolano gli atti preliminari al dibattimento e il dibattimento (Libro VII, Titolo I e II) per quanto compatibili.

Fatta eccezione per il caso in cui vi sia una declaratoria di inammissibilità (art. 634 c.p.p.), il giudizio di revisione termina con sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 637 c.p.p.).

Nel primo caso "il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo".

Nel secondo caso, il giudice condanna la parte che ha presentato la richiesta di revisione al pagamento delle spese processuali e, qualora fosse stata disposta la sospensione della pena o della misura di sicurezza, dispone che ne riprenda l'esecuzione.

In ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta o la sentenza di rigetto non precludono all'istante il diritto di presentare una nuova richiesta basata su elementi differenti (art. 641 c.p.p.).

Se invece vi è stata sentenza di accoglimento, il soggetto interessato ha la facoltà sia di richiedere che la stessa sia affissa, per estratto, nel comune in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna e in quello dell'ultima residenza del condannato, sia che l'estratto della sentenza sia pubblicato su un giornale da lui stesso indicato (art.642 c.p.p.). Le spese per le pubblicazioni vanno a carico della cassa delle ammende. 

La riparazione

[Torna su]

L'art. 643 c.p.p. prevede inoltre, per colui che è stato prosciolto a seguito della domanda di revisione, il diritto ad una "riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena" nonché alle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate. Il tutto se non ha determinato l'errore giudiziario per dolo o colpa grave.

Tale diritto alla riparazione nel caso in cui il condannato muoia, si estende al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli, alle sorelle e agli affini (art. 644 c.p.p.).

La domanda di riparazione

La domanda di riparazione deve essere proposta, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione a pena di inammissibilità e va presentata per iscritto, insieme ai documenti ritenuti utili, presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza (art. 645 c.p.p.).

La Corte di Appello deciderà sulla domanda di riparazione in camera di consiglio (art. 646 c.p.p.). 

Ammissibilità della revisione

[Torna su]

Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che ai fini dell'ammissibilità di un'eventuale richiesta di revisione, una valutazione di carattere tecnico-scientifica che sia diversa ed abbia ad oggetto elementi fattuali già noti possa costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., laddove si dovesse ritenere che la stessa risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi del tutto nuovi ed inediti, sulla cui base vengano dispiegate differenti valutazioni di carattere tecnico (Cassazione n. 13930/2017).

Data: 25 maggio 2021

Vedi anche: 

Articolo 629 del codice di procedura penale Condanne soggette a revisione

La revocazione