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Mezzi di impugnazione delle misure cautelari personaliMEZZI DI IMPUGNAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI sono strumenti autonomi rispetto a quelli esperibili avverso le sentenze che definiscono il giudizio e si dividono in:- riesame (art. 309 c.p.p.): proponibile dinanzi al Tribunale della libertà avverso l’ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale coercitiva da parte dell’imputato entro 10 giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza o del difensore entro 10 giorni dall’ esecuzione o notificazione del provvedimento; - appello (art. 310 c.p.p.): proponibile dal P.M., dall’imputato e dal suo difensore dinanzi al Tribunale della libertà avverso le ordinanze di applicazione di misure cautelari personali non assoggettabili a riesame; - ricorso per Cassazione (art. 311 c.p.p.): proponibile avverso le ordinanze emesse dal Tribunale in seguito a riesame o appello da parte del P.M. che ha richiesto l’applicazione della misura, dell’imputato e del suo difensore entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. L’imputato e il suo difensore possono anche proporre un ricorso omesso medio per violazione di legge avverso le ordinanze applicative di una misura coercitiva. |
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