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Il giudizio immediato

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
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Il giudizio immediato:

Ciò che caratteristica questo rito speciale (art. 453 cpu), come anche il giudizio direttissimo, è l’assenza della udienza preliminare e il passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento.

Il giudizio abbreviato non ha carattere premiale, non essendo prevista alcuna riduzione di pena per l’imputato.

L’iniziativa, può derivare oltre che dal PM anche dallo stesso imputato al quale sia stato notificato il decreto che fissa l’udienza preliminare, e ciò a differenza di quanto previsto per il giudizio direttissimo.

Presupposti per richiederlo sono:

l’avere interrogato la persona sottoposta alle indagini sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova;

l’omessa comparizione della parte, a seguito di invito a presentarsi, senza legittimo impedimento e senza che si tratti di persona irreperibile.

La presentazione della richiesta da parte del PM deve avvenire entro il termine di gg. 90 dall’iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato (art. 454 c.p.p.); da parte dell’imputato prima che sia celebrata l’udienza preliminare (art. 453 ul.co. c.p.p. e 419 co. 5 c.p.p.).

La decisione sulla richiesta è rimessa al GIP il quale, ai sensi dell’art. 455 c.p.p., può o disporre con decreto il giudizio immediato, o respingere la richiesta e ordinare la trasmissione degli atti al PM.

Il decreto che dispone il giudizio immediato deve contenere l’avviso per l’imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato (che va richiesto entro 15 gg. dalla notifica del decreto stesso ex art. 458 c.p.p.), ovvero della facoltà di fare ricorso al patteggiamento.

Ove la richiesta di giudizio abbreviato non sia presentata, si procede alla formazione del fascicolo del dibattimento che unitamente al decreto che dispone il giudizio immediato viene trasmesso al giudice competente (art. 457 c.p.p.).

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