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Il giudizio direttissimo

Guida di procedura penale
Il giudizio direttissimo è un rito speciale che si caratterizza per la mancanza dell'udienza preliminare e la celebrazione diretta del dibattimento.

Quando si ricorre al giudizio direttissimo

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La disciplina del giudizio direttissimo è contenuta negli articoli 449 e ss. del codice di procedura penale.

Tale rito trova applicazione nei casi in cui vi è una particolare evidenza della prova della colpevolezza, ovverosia:

  • quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato;
  • quando l'arresto in flagranza di reato è stato già convalidato;
  • quando l'imputato, anche in stato di libertà, ha reso confessione.
Il codice di procedura penale prevede che se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori da tali ipotesi, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Giudizio direttissimo atipico

Vi sono tuttavia anche delle ipotesi atipiche di giudizio direttissimo, disciplinate in fonti diverse dal codice di rito.

Si tratta in particolare delle forme obbligatorie di giudizio direttissimo previste:

  • in materia di armi ed esplosivi dall'articolo 12-bis del decreto legge numero 306/1992;
  • in materia di reati commessi nel corso di competizioni sportive dall'articolo 8-bis della legge numero 401/1989;
  • in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa dall'articolo 6 del decreto legge numero 122/1993;
  • in materia di immigrazione dall'articolo 13 del decreto legislativo numero 286/1998.
In questi casi non devono essere necessariamente rispettati i termini previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale.

Giudizio direttissimo: lo schema

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La richiesta del giudizio direttissimo proviene dal pubblico ministero che, nel caso di arresto in flagranza non convalidato, entro quarantotto ore può presentare l'imputato direttamente davanti al giudice del dibattimento per ottenere la convalida dell'arresto; nel caso di arresto in flagranza già convalidato la richiesta va presentata non oltre il termine di 15 giorni dall'arresto e, nell'ipotesi di imputato libero, dall'iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato.

Instaurazione del giudizio direttissimo

Il P.M. che procede a giudizio direttissimo fa condurre l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare direttamente in udienza. Se invece l'imputato è libero, deve citarlo a comparire all'udienza dando un termine non inferiore a tre giorni.

Il pubblico ministero deve poi notificare senza ritardo la data fissata per il giudizio al difensore, il quale ha la facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini che sono state espletate.

Come si svolge il giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo si svolge secondo le regole generali previste per il dibattimento dagli articoli 470 e seguenti del codice di procedura penale.

Tuttavia i testimoni e la persona offesa possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria e il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare i testimoni direttamente in dibattimento senza citazione.

Salvo che l'imputato sia libero e, quindi, sia stato citato a comparire, il pubblico ministero contesta l'imputazione in udienza in sua presenza.

Sospensione del giudizio

In sede di giudizio direttissimo, il presidente deve avvisare l'imputato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, che non può essere superiore a dieci giorni.

Se tale possibilità viene sfruttata dall'imputato, il dibattimento resta sospeso sino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

Giudizio direttissimo e patteggiamento

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Anche in caso di giudizio direttissimo, l'imputato ha la possibilità di chiedere il patteggiamento. In tal caso, si segue la procedura prevista per tale rito e non quella ordinaria di cui agli articoli 470 e seguenti del codice di procedura penale.

Peraltro, nel corso del giudizio direttissimo il presidente deve avvisare l'imputato della facoltà di chiedere il patteggiamento.

L'avviso deve dare conto anche della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, che pure può essere scelto dall'imputato in alternativa al giudizio direttissimo.

La giurisprudenza sul giudizio direttissimo

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Si riporta qui di seguito quanto sancito da alcune interessanti e recenti sentenze in materia di giudizio direttissimo.

"L'assoluta e reciproca indipendenza delle fasi del giudizio di convalida e del successivo giudizio direttissimo, comporta che da un lato non possa essere il giudice della cognizione a sindacare la legittimità dell'arresto e dall'altro che nessuno degli eventuali vizi della procedura precautelare possa trasmettersi al giudizio di merito" (Cass. n. 16024/2021). 

"Non può affermarsi sussistere alcuna incompatibilità strutturale tra convalida/rito direttissimo e temporaneo impedimento dell'imputato arrestato. Il rito direttissimo, infatti, è per sé compatibile anche con l'assenza dell'imputato, essendo adottabile anche nei confronti di imputato in stato di libertà. Nè la assoluta contestualità tra convalida e giudizio (inteso come celebrazione del processo e decisione sull'imputazione) risulta essere elemento strutturale indispensabile: basti pensare alla fisiologica possibilità che l'arrestato, pur presente, chieda i termini a difesa e, in esito al loro decorso, eventuali riti alternativi" (Cass. n. 41783/2017).

"L'istituto della sospensione nel periodo feriale, fuori dei casi previsti dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, si applica anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza" (Cass. n. 12011/2016).

"L'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo di per sé comporta una nullità relativa, che viene eliminata a norma dell'art. 452 c.p.p., comma 1, secondo il quale se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al P.M., ma soltanto nel giudizio di primo grado, o anche successivamente, purché sia stata sollevata - e riproposta in sede di impugnazione - eccezione ai sensi e nei termini dell'art. 491 c.p.p., comma 1" (Cass. n. 26818/2016).

Data: 20 maggio 2021