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Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
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CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA (art. 89 c.p.p.): il civilmente obbligato alla pena pecuniaria è quel soggetto che, se l’imputato risulta insolvibile, è tenuto al pagamento della somma corrispondente alla pena pecuniaria inflitta all’imputato stesso, ma non anche al pagamento delle spese legali e dei danni (artt. 534 e 535 c.p.p.).

Si pensi, ad esempio, ai "reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza". L’art. 196 co. 1 c.p. prevede, per quest’ipotesi, che "la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente". O ancora, a quanto previsto dall’art. 197 co. 1 c.p. che in relazione all’ "obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende" prevede che "gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell'ammenda inflitta".

La citazione del civilmente obbligato nel processo penale avviene ad opera del PM o dello stesso imputato per l’udienza preliminare o per il giudizio.

Si può agire contro il civilmente obbligato solo in sede penale, non essendo possibile in altra sede.

Non è contemplata l’ipotesi di un intervento volontario da parte del civilmente obbligato, dal momento che non potendo essere chiamato a rispondere successivamente dell’obbligazione civile, non vi è interesse alcuno da parte sua ad intervenire, se non citato.

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