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Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Il civilmente obbligato è il soggetto che è obbligato, in caso di insolvibilità del condannato, a pagare l'equivalente della pena pecuniaria inflitta

Civilmente obbligato: la disciplina

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La disciplina del civilmente obbligato per la pena pecuniaria è contenuta nei seguenti articoli del codice penale e di procedura penale:

  • Art. 196 comma 1 c.p.
  • Art. 197 comma 1 c.p.
  • Art 89 c.p.p
  • Art. 534 c.p.p.
  • Art 535 c.p.p.

Chi è il civilmente obbligato per la pena pecuniaria?

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Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria viene definito dall'art. 196 c.p. nel seguente modo: “Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente".

Dalla lettura della norma emerge quindi che il civilmente obbligato è il soggetto che è tenuto a pagare la somma equivalente alla pena pecuniaria inflitta all'imputato, se costui è insolvibile, come previsto anche dall'art. 534 c.p.p. Discorso diverso per quanto riguarda le spese processuali e quelle di mantenimento durante la custodia cautelare che, anche a norma dell'art. 692 c.p.p, la legge pone a carico del condannato.

Per soggetto civilmente responsabile al pagamento non si deve intendere solo la persona fisica, ma anche, come prevede il successivo art. 197 c.p. “Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta".

In entrambi i casi, se il civilmente obbligato non adempie questa obbligazione di pagamento, si applica quanto previsto dall'art. 136 c.p. che prevede la conversione (in libertà controllata o lavoro sostitutivo), a norma di legge, delle pene della multa e dell'ammenda che non vengono eseguite per insolvibilità del condannato.

Obbligazione del civilmente obbligato

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L'obbligazione di pagamento a cui è tenuto il civilmente obbligato è una forma di responsabilità civile che il soggetto ha nei confronti dello Stato, subordinata all'insolvibilità del condannato. Essa quindi è sussidiaria e meramente eventuale, come accade per la garanzia fideiussoria.

Civilmente obbligato: aspetti procedurali

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Dal punto di vista procedurale il civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria entra nel processo penale quando viene citato per l'udienza preliminare o per il giudizio dal pubblico ministero o dall'imputato. Per tutto il resto, si applicano le disposizioni relative alla citazione e costituzione del responsabile civile (art. 87 comma 3), in quanto compatibili.

di Annamaria Villafrate

Data: 5 maggio 2021