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Cause di estinzione delle misure cautelari personali

Il venir meno delle condizioni previste per applicare le misure cautelari provoca la revoca o la sostituzione con un'altra, più o meno afflittiva

Estinzione delle misure cautelari: disciplina

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Le disposizioni che regolano l'estinzione delle misure cautelari personali sono contenute nel capo V, del Libro IV del Codice di procedura penale:

  • Art. 299 Revoca e sostituzione delle misure
  • Art. 300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
  • Art. 301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
  • Art. 302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
  • Art. 303 Termini di durata massima della custodia cautelare
  • Art. 304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
  • Art. 305 Proroga della custodia cautelare
  • Art. 306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
  • Art. 307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
  • Art. 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Le cause di estinzione delle misure cautelari

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Le misure cautelari si possono estinguere per le seguenti ragioni:

  • revoca;
  • sostituzione con una misura meno afflittiva;
  • pronuncia di determinate sentenze;
  • omesso interrogatorio nei termini;
  • decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare;
  • decorrenza dei termini massimi delle misure diverse dalla custodia cautelare.

Analizziamole singolarmente.

Revoca

Le misure coercitive e interdittive si estinguono in seguito a revoca quando:

  • mancano, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità che ne hanno giustificato l'adozione o quelle richieste dalle singole misure;
  • quando mancano o vengono meno le esigenze cautelari.

Alla revoca del misure provvede il Giudice su istanza del P.M. e dell'imputato (eccezionalmente d'ufficio) con ordinanza da emettersi entro 5 giorni dal deposito della richiesta.

Sostituzione

Le misure cautelari personali si estinguono anche quando il giudice le sostituisce con:

  • misure meno afflittive perché le esigenze cautelari risultano attenuate o non sono più proporzionate o adeguate all'entità del fatto o alla sanzione da infliggere;
  • misure più afflittive perché le esigenze cautelari risultano aggravate o l'imputato ha trasgredito alle prescrizioni relative alla misura precedentemente irrogata.

Anche in questo caso, alla sostituzione provvede il Giudice, previa istanza del P.M. e dell'imputato (eccezionalmente d'ufficio) con ordinanza da emettersi entro 5 giorni dal deposito della richiesta.

Pronuncia di determinate sentenze

Le misure cautelari personali perdono immediatamente efficacia quando:

  • è disposta l'archiviazione o è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento;
  • in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, se la pena irrogata è dichiarata estinta o condizionatamente sospesa;
  • in caso di custodia cautelare è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.

Scadenza del termine previsto per esigenze probatorie

Quando le misure cautelari vengono disposte per esigenze collegate al compimento di determinati atti di indagine, perdono immediatamente efficacia alla scadenza prevista per la loro durata, se il giudice non ne dispone il rinnovo.

Omesso interrogatorio nei termini

Quando il giudice non procede immediatamente all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere o nel caso in cui la persona non si presenta a rendere interrogatorio senza giustificato motivo o vi procede oltre 5 giorni dopo l'inizio dell'esecuzione della custodia, la misura della custodia perde immediatamente efficacia.

Decorrenza dei termini massimi

Si segnalano poi la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare e la decorrenza dei termini massimi delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare.

Estinzione delle misure cautelari: provvedimenti conseguenti

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Ai sensi dell'art. 306 c.p.p. quando la custodia cautelare perde efficacia il giudice emette ordinanza con cui dispone l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura, mentre se a perdere efficacia sono altre misure cautelari personali, il giudice emette ordinanza con cui stabilisce l'immediata cessazione delle stesse.

di Annamaria Villafrate

Data: 5 marzo 2021