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Cause di estinzione delle misure cautelari personali

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
Indice delle guide di procedura penale
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CAUSE DI ESTINZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI (artt. 299-308 c.p.p.):

- Revoca (art. 299 comma 1° c.p.p.) quando cessano i presupposti che ne avevano giustificato l’adozione, ovvero si accerti la mancanza o il venir meno delle condizioni generali di applicabilità e/o delle esigenze cautelari. Vi provvede il Giudice su istanza del P.M. e dell’imputato (eccezionalmente d’ufficio) con ordinanza da emettersi entro 5 giorni dalla richiesta.

- Sostituzione (art. 299 commi 2° e 4° c.p.p.) in melius quando le esigenze cautelari risultano attenuate o le misure non più proporzionate o adeguate all’entità del fatto o alla sanzione da infliggere; in peius quando le esigenze cautelari risultano aggravate o l’imputato ha trasgredito alle prescrizioni che concernono la misura. Vi provvede il Giudice su istanza del P.M. e dell’imputato (eccezionalmente d’ufficio) con ordinanza da emettersi entro 5 giorni dalla richiesta.

- Pronuncia di determinate sentenze (art. 300 c.p.p.)quando venga disposta l’archiviazione, pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, di condanna e la pena irrogata sia dichiarata estinta o condizionalmente sospesa, o la durata della custodia già subita sia uguale o superiore all’entità della pena irrogata. L’effetto estintivo è automatico.

- Scadenza del termine probatorio (art. 301 c.p.p.) quando alla scadenza delle misure cautelari disposte per esigenze probatorie non ne sia disposta la rinnovazione.

- Omesso interrogatorio nei termini (art. 302 c.p.p.) quando il giudice non proceda immediatamente all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere o vi proceda comunque oltre 5 giorni dopo l’inizio dell’esecuzione della custodia.

- Decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare (artt. 303-305 c.p.p.).

- Decorrenza dei termini massimi delle misure diverse dalla custodia cautelare (art. 308 c.p.p.).

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