Indice delle guide di procedura penale
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APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI (artt. 291-298
c.p.p.):
tali misure sono disposte su
richiesta del P.M. con
ordinanza del
Giudice la quale deve contenere a pena di nullità
(art. 292 c.p.p.) una serie di elementi quali: a) le generalità dell’imputato;
b) la descrizione sommaria del fatto e le ipotesi di imputazione; c) la
motivazione; c-bis) l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e
specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere
soddisfatte con altre misure; d) la durata della misura; e) la data e la
sottoscrizione del giudice.
L’ordinanza deve essere notificata all’imputato e, nel caso
disponga la custodia cautelare, chi la esegue "consegna all’imputato copia del
provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero
quello di ufficio (…) e redige verbale di tutte le operazioni compiute", verbale
che viene immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al
P.M. (art. 293 c.p.p.). Il Giudice procede, quindi, all’interrogatorio
dell’indiziato immediatamente o comunque non oltre 5 giorni dall’inizio
della custodia se sottoposto alla custodia cautelare in carcere, non oltre 10
giorni, invece, se sottoposto ad altra misura cautelare, sia coercitiva che
interdittiva (art. 294 c.p.p.). Al P.M. e al difensore, che ha obbligo di
intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto.