Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home Notizie giuridiche Notizie di attualità Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Applicazione delle misure cautelari personali

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
Indice delle guide di procedura penale
Proponi modifiche, integrazioni o nuovi articoli

APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI (artt. 291-298 c.p.p.): tali misure sono disposte su richiesta del P.M. con ordinanza del Giudice la quale deve contenere a pena di nullità (art. 292 c.p.p.) una serie di elementi quali: a) le generalità dell’imputato; b) la descrizione sommaria del fatto e le ipotesi di imputazione; c) la motivazione; c-bis) l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la durata della misura; e) la data e la sottoscrizione del giudice.

L’ordinanza deve essere notificata all’imputato e, nel caso disponga la custodia cautelare, chi la esegue "consegna all’imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio (…) e redige verbale di tutte le operazioni compiute", verbale che viene immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al P.M. (art. 293 c.p.p.). Il Giudice procede, quindi, all’interrogatorio dell’indiziato immediatamente o comunque non oltre 5 giorni dall’inizio della custodia se sottoposto alla custodia cautelare in carcere, non oltre 10 giorni, invece, se sottoposto ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva (art. 294 c.p.p.). Al P.M. e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto.

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo


Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012