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La Recidiva

A cura dell'Avv. Cristina Matricardi
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Recidiva:
L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”.
Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).
L’articolo 99 c.p. prevede tre ipotesi di recidiva:
1) semplice (art. 99 primo comma c.p.) quando, il reo, dopo una condanna irrevocabile per un reato ne commette un altro. Il Codice prevede un aumento di pena fino a un sesto della sanzione da infliggere per il nuovo reato;
2) aggravata (art. 101 c.p.) quando in nuovo reato commesso dal reo è della stessa indole di quello precedente (recidiva specifica), quando è stato commesso entro cinque anni dalla condanna precedente (infraquinquennale) o se è stato realizzato durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena stessa. Il Codice prevede un aumento di pena fino a un terzo e, aumento fino alla metà, se concorrono più circostanze;
3) reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento, prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.
Molte modifiche sono state apportate all’articolo 99 del codice penale. In particolare, dopo la L. 251/2005 (cd. Legge ex Cirielli) si è introdotto nell’Ordinamento una rigorosa risposta sanzionatoria a carico di chi ricade nel crimine.

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