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Reato putativo e reato impossibileReato putativo e Reato impossibile L’articolo 49 c.p. “reato supposto erroneamente e reato impossibile” stabilisce che “non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato”. La norma definisce quindi putativo il reato commesso dall’agente nella convinzione (determinata da errore di fatto o di diritto) che si tratti di reato. Il soggetto quindi commette un fatto lecito (ovvero non punito dall’Ordinamento) ma per errore, si trova nella convinzione che abbia violato una norma penale a cui la legge fa discendere l’applicazione di una sanzione. Il reato putativo non è quindi punibile e ciò nel rispetto dei principi della legalità e della materialità che vigono all’interno dell’Ordinamento giuridico. Il secondo comma dell’art. 49 c.p. (reato impossibile) stabilisce che “la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”. Esempio classico è quello dell’utilizzo di una pistola giocattolo, o della sostanza non velenosa utilizzata per provocare il decesso di una persona: in questi casi non si può ipotizzare un tentativo inidoneo ma molto più semplicemente si è in presenza di un reato impossibile per inidoneità dell’azione (che comprende anche i mezzi di esecuzione della stessa).
Il reato (definizione) -
Gli elementi del reato -
Il dolo -
La colpa -
La preterintenzione -
Cause di esclusione del reato (scriminanti) -
Cause soggettive di esclusione del reato -
Reato consumato e reato tentato -
Circostanze del reato attenuanti e aggravanti -
Concorso di persone nel reato -
Concorso di reati -
Reato continuato -
Reato putativo e reato impossibile -
Reato permanente -
Reato abituale -
Reato aberrante -
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