Indice delle guide di diritto penale
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Lesioni personali colpose: l’art. 590 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.
Il terzo comma è stato rivisitato dalla L. 102/2006 che ha previsto un inasprimento della pena se le lesioni sono la conseguenza di violazioni di norme del Codice della Strada o quelle relative alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
In base al disposto del quinto comma della norma “il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e seconda capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
Per le fattispecie previste dall’art. 590 c.p. attribuite alla competenza del Giudice di Pace (arresto e fermo non sono consentiti), è prevista la sanzione della multa che va da un minimo di 258 a un massimo di 2.582 euro. Sono attribuite al Giudice di Pace le sole fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse a colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
In presenza di aggravanti è competente e a decidere il Tribunale monocratico.