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Imputabilitą

A cura dell'Avv. Cristina Matricardi
Indice delle guide di diritto penale
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Imputabilità
L’art. 85 c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”. Al secondo comma poi precisa che “E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e volere”.
La colpevolezza presuppone la sussistenza della capacità di intendere al volere del soggetto al momento della commissione del fatto illecito.
Conseguentemente, se il soggetto al momento del fatto non si trova in detta situazione, non potrà essere considerato imputabile (e quindi non gli si potrà applicare la sanzione penale) e ciò anche in presenza di un suo comportamento illecito.
Per capacità di intendere e volere si intende sia la capacità di ogni persona di rendersi conto del valore sociale del proprio comportamento e di valutarne le ripercussioni sugli altri (intendere) sia l’idoneità della persona a determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi che gli derivano dal mondo esterno (volere).
L’Ordinamento giuridico prevede alcune ipotesi che escludono o comunque diminuiscono la imputabilità. Non si tratta di un numero chiuso di cause nel senso che tale capacità potrebbe essere esclusa anche in presenza di cause non espressamente previste dal Codice.
Quelle previste dal nostro Ordinamento sono:
- minore d’età: gli artt. 97 e 98 c.p. prevedono rispettivamente che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni” e che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e volere; ma la pena è diminuita”.
La non punibilità è determinata dalla condizione di immaturità che caratterizza i soggetti minori;
- assenza di infermità mentale: art. 88 c.p. “Vizio totale di mente” che stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e volere”;
- assenza di altre cause che escludono la imputabilità: sordomutismo (art. 96 c.p.), cronica intossicazione alcolica (art. 95 c.p.) ecc.;

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