Il lavoro minorile

Indice della guida
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A cura di: Aldo Carpineti - (Indice della guida)


  1. La questione del lavoro minorile e femminile
  2. Il lavoro dei minori
  3. Il lavoro delle donne

La questione del lavoro minorile e femminile

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La questione del lavoro minorilee delle donne si è posta tra le principali motivazioni delle rivendicazioni deilavoratori e dei movimenti sindacali dell’inizio del secolo scorso, inconsiderazione della minore resistenza al lavoro e alle fatiche dei fanciulli edei ragazzi e dell’esigenza di assicurare alla lavoratrice un trattamentoeguale, a parità di lavoro, a quello dell’uomo. 

Il lavoro minorile e delle donne nellaCostituzione

Il lavoro minorile e delle donneha trovato quindi un espresso riconoscimento nella Costituzione, il cuiarticolo 37, con riferimento alle lavoratrici, dispone che:

“La donna lavoratrice ha glistessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano allavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della suaessenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una specialeadeguata protezione”.

Con riferimento ai minori,invece, il predetto articolo sancisce che:

“La legge stabilisce il limiteminimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavorodei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, ildiritto alla parità di retribuzione”. 

Il lavoro dei minori

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Il lavoro dei minori trova la suadisciplina, principalmente, nella legge numero 977/1967, negli anni più volteriformata.

Tale testo normativo prevede, trale altre cose, che l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momentoin cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e non puòcomunque essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Specifiche limitazioni sono posteper il lavoro notturno e in materia di orario di lavoro.

A tale ultimo riguardo, la leggesancisce che per i bambini, liberi da obblighi scolastici, esso non puòsuperare le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, mentre pergli adolescenti non può estendersi oltre le otto ore giornaliere e le quarantaore settimanali.

Condizioni particolari sonopreviste per i giovani lavoratori dello spettacolo e per le attività  di carattere culturale, artistico, sportivo opubblicitario.

In ogni caso, i minori nonpossono essere adibiti a tutte le lavorazioni, ma sussistono in propositospecifici divieti (ad esempio quello ai lavori di mattatoio o in gallerie,cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere).

Il lavoro delle donne

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Il lavoro delle donne, invece,trova la sua principale fonte di regolazione nel decreto legislativo numero198/2006, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Tale codice, in particolare,promuove le pari opportunità, attraverso molteplici disposizioni, nei rapportietico sociali, nel lavoro (soprattutto sancendo il divieto di discriminazioni)e nell’esercizio dell’attività lavorativa.

La parità è incentivata anche neirapporti tra coniugi, nell’accesso ai beni e servizi e nella loro fornitura enell’accesso alle cariche elettive.