Lo sciopero

Cos'è lo sciopero, l'evoluzione del diritto allo sciopero nell'ordinamento italiano e le modalità di esercizio del diritto dei lavoratori di scioperare


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A cura di: Aldo Carpineti - (Indice della guida)

Lo sciopero

Cos'è lo sciopero, l'evoluzione del diritto allo scioperonell'ordinamento italiano e le modalità di esercizio del diritto dei lavoratoridi scioperare

  1. Cos'è lo sciopero
  2. L'evoluzione del diritto allo sciopero
  3. L'art. 40 della Costituzione
  4. Natura del diritto di sciopero
  5. Le conseguenze dello sciopero per il lavoratore
  6. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
  7. Modalità di sciopero

Cos'è lo sciopero

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Lo sciopero rappresenta da sempre il principale strumento dilotta sindacale, con il quale i lavoratori hanno ottenuto le più importanticonquiste in termini di regolazione dei propri rapporti con i datori di lavoro.Nel corso degli anni, lo stesso si è configurato in maniera differente nelnostro ordinamento. 

La prima cosa da fare è quella di definire lo sciopero.

Esso, sostanzialmente, consiste nell’astensione collettiva dei lavoratori dal lavoro per un periodo definito, cui consegue lo speculare diritto del datore di non corrispondere la retribuzione.

Vediamo, quindi, qual è stata la suaevoluzione nel corso degli anni e come può essere esercitato. 

L'evoluzione del diritto allo sciopero

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Nel corso dei decenni, lo sciopero si è diversamenteconfigurato nel nostro ordinamento.

Trascorso il primo periodo dopo l’unità d’Italia (durante ilquale l’ordinamento sardo vietava lo sciopero), il Codice penale Zanardelli(1889) ha assunto un atteggiamento di tolleranza nei confronti di tale forma dilotta sindacale, senza affermare la presenza di un vero e proprio diritto allosciopero; durante il ventennio fascista il Codice Rocco (1930) è tornato aconsiderare lo sciopero come reato.

Con l’emanazione della Costituzione del 1948, invece, losciopero è stato riconosciuto come un vero e proprio diritto (art. 40). Nel1970, ancora, lo statuto dei lavoratori (artt. 15, 16, 28) ha sancito il divietodegli atti discriminatori compiuti dal datore di lavoro nei confronti deidipendenti che abbiano partecipato a uno sciopero e ha incluso quest’ultimo neidiritti tutelati dalla procedura giudiziaria prevista contro l’attività antisindacale.

L'art. 40 della Costituzione

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Come accennato, lo sciopero è stato formalmente elevato avero e proprio diritto dall’articolo 40 della Costituzione.

Tale disposizione, in particolare, sancisce che “Il dirittodi sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”.

Il mancato intervento dellegislatore

L’articolo 40 della Costituzione, quindi, oltre ariconoscere il diritto di sciopero ne rimanda la regolamentazione alla leggeordinaria. Tuttavia, l’intervento legislativo non ha mai avuto luogo.

Di conseguenza oggi non esiste in Italia una legge chedisciplina compiutamente lo sciopero. L’unico intervento regolativo in materiaè rappresentato dalla legge 146/1990, che si occupa di normare lo sciopero neiservizi pubblici essenziali.

Natura del diritto di sciopero

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Lo sciopero deve essere considerato un vero e propriodiritto soggettivo che può essere esercitato, però, soltanto in formacollettiva. Sarebbe infatti estremamente dannoso per la produttività einsostenibile per la stessa organizzazione in fabbrica (e neanche concepibilenei fatti) se ogni singolo lavoratore avesse la possibilità di decidereautonomamente di assentarsi dal lavoro quando lo ritiene opportuno,giustificando il proprio comportamento come addebitabile all’esercizio deldiritto di sciopero. In ogni caso, quando lo sciopero è proclamato da unsindacato, anche un solo lavoratore può, per pura ipotesi, legittimamenteprendervi parte.

Le conseguenze dello sciopero per il lavoratore

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Dato il rapporto sinallagmatico che sussiste fra il doveredel lavoratore alla prestazione lavorativa da una parte e quello del datore dilavoro alla corresponsione della retribuzione dall’altra, lo sciopero puòessere considerato come una sospensione temporale dell’una e dell’altra che nonfa venire meno il rapporto di lavoro, neppure nel periodo che intercorre fra lacessazione del lavoro e la sua ripresa. La prosecuzione del rapporto di lavoroper tutto il tempo in cui lo sciopero viene attuato ha come conseguenza che illavoratore non perde i benefici assicurativi previsti dalla legge, per esempioai fini del trattamento di malattia e per quanto riguarda il versamento deicontributi; la giurisprudenza e la più accreditata dottrina ritengono tuttaviache la perdita della retribuzione comporta il ridimensionamento dellatredicesima mensilità e incide sulla maturazione delle ferie.

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali

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Come accennato, l’unica disciplina normativa in materia disciopero è quella che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali,di cui alla legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000.

Sono servizi pubblici essenziali quelli che tutelano i beniprimari dei cittadini e quelli che si ritengono meritevoli di continua e noninterrotta tutela. Si tratta di quei diritti fondamentali, con i quali potrebbeconfliggere lo sciopero esercitato da certe categorie e che sonocostituzionalmente garantiti e tutelati come indispensabili: i diritti dellapersona alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà dicircolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e allalibertà di comunicazione.

La normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenzialiprevede, sostanzialmente, l’esperimento di necessarie procedure preventive diraffreddamento del conflitto, l’obbligo di dare un preavviso dello scioperononché l’erogazione, durante il suo svolgimento, di prestazioni indispensabili.A tutela dell’osservanza di queste prescrizioni vi sono i controlli dellaCommissione di garanzia, lo strumento della precettazione – con il qualel’autorità amministrativa può ridimensionare o posticipare lo sciopero omodificarne le modalità di svolgimento – e la previsione di sanzioni.

Modalità di sciopero

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Si è detto che lo sciopero consiste nell’astensione deilavoratori dalla prestazione lavorativa.

Tuttavia, le modalità con le quali in concreto lo stesso puòarticolarsi non molteplici.

Sciopero articolato, a singhiozzo e selvaggio

Un discorso specifico lo meritano il cosiddetto “scioperoarticolato” (a singhiozzo, a scacchiera, parziale) nonché lo sciopero selvaggio(altrimenti detto “a sorpresa”) e quello dello straordinario. Per un lungoperiodo queste forme sono state considerate illegittime dalla giurisprudenza inquanto contrarie al principio in base al quale il danno provocato al datore dilavoro e la diminuzione retributiva che ne consegue ai lavoratori devono esseredi entità pari dal punto di vista della valutazione economica.

La sentenza della Cassazione n. 711 del 30.1.1980 ha mutatoquesta interpretazione e dato luogo a una valutazione su parametri diversi,incentrata sul principio del danno alla “produzione” piuttosto che alla“produttività”.

La Cassazione ha affermato in sostanza che sono legittimetutte quelle forme di sciopero che hanno come conseguenza una diminuzione nellaproduzione, di qualsiasi entità essa sia, ma non vengano a ledere la capacitàdell’azienda di produrre, le sue potenzialità produttive, che debbono in ognicaso rimanere integre e scevre da danneggiamenti. Questa nuova lineainterpretativa ha informato di sé la giurisprudenza successiva.

Sciopero politico e altre forme di sciopero

Ancora, nel passato si è discusso a lungo se sia ammessosoltanto lo sciopero che abbia contenuti di natura prettamente retributiva oanche quello che abbia significati politici. A dare una soluzione definitivaalla questione è intervenuta la Corte Costituzionale nel 1974, dichiarandoillegittimo l’art. 503 del codice penale che puniva lo sciopero motivato dafini diversi da quelli contrattuali.

Da quel momento in poi, si è ritenuto ammesso non soltantolo sciopero politico (purché non sia diretto a sovvertire l’ordinamentocostituzionale e non impedisca né ostacoli il libero esercizio dei diritti edei poteri in cui si esprime la sovranità popolare), ma anche quello “di solidarietà”a uno sciopero di altri lavoratori di diversa categoria o impresa, purché visia affinità di interessi, nonché lo sciopero “di protesta”, intendendosi cometale quello che viene attuato contro un provvedimento della direzioneaziendale, sempre che ricorrano la natura professionale dell’interesse leso ela comunanza di interessi tra gli scioperanti e il lavoratore colpito dalprovvedimento direzionale.