Il contratto di inserimento

Indice della guida
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A cura di: Aldo Carpineti - (Indice della guida)

Cos’era il contratto di inserimento, quando poteva essereutilizzato, cosa prevedeva e quando è scomparso definitivamente dal nostroordinamento

  1. La definizione del contratto di inserimento
  2. In cosa consisteva il contratto di inserimento
  3. Durata del contratto di inserimento
  4. Contratto di inserimento: i divieti

La definizione del contratto di inserimento

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Il contratto di inserimento è stata una particolaretipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, introdottadalla cd. legge Biagi (d.lgs. n. 276/2003) e definitivamente abolita a operadella cd. legge Fornero (l. n. 92/2012).

Contratto di inserimento: a chi erarivolto

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Il contratto di inserimento era sorto per agevolarel’ingresso nel mondo del lavoro di soggetti che potevano avere difficoltà aentrarvi altrimenti, ovverosia i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni(sino al compimento del trentesimo anno di età), i disoccupati di lunga duratadi età compresa tra i 29 e i 32 anni, i disoccupati con più di 50 anni di età,le persone affette da handicap grave e le donne, di qualsiasi età, cherisiedevano in zone con un alto tasso di disoccupazione.

In cosa consisteva il contratto di inserimento

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Nella sostanza, il contratto di inserimento si basava su unprogetto individuale di adattamento delle competenze professionali dellavoratore a un certo contesto lavorativo, con il quale veniva valorizzatal’acquisizione di competenze professionali concrete anche nella prospettiva diuna successiva trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato.

Durata del contratto di inserimento

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Il contratto di inserimento poteva durare dai nove aidiciotto mesi o ai trentasei mesi per i portatori di handicap.

Pur se le medesime parti non potevano rinnovarlo, eracomunque possibile una sua proroga, sebbene entro i predetti limiti massimi didurata.

Contratto di inserimento: i divieti

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Il contratto di inserimento era poi assoggettato a specificidivieti.

In particolare, non era possibile ricorrere a tale tipologiacontrattuale se:

  1. nei diciotto mesi precedenti non era stato trasformato incontratti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento,
  2. non era possibile stipulare contratti a tempo determinato,in ragione dei divieti specificamente posti per tale tipologia contrattuale,
  3. erano state superate le percentuali massime di contratti diinserimento rispetto al totale degli occupati eventualmente fissate daicontratti collettivi.