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Il collocamentoLa legge 608/996 dà la possibilità all’imprenditore di assumere direttamente il personale per la propria azienda e rappresenta il primo passo della deregolamentazione della disciplina delle assunzioni. A seguito di tale innovazione, e attraverso una lunga serie di successivi interventi legislativi, la funzione pubblica, da costitutiva del rapporto di lavoro, è diventata più semplicemente dispensativa di servizi. All’epoca del decentramento amministrativo attuato attraverso le leggi "Bassanini", e segnatamente dal D.Lgs. 469/997, molte delle funzioni in materia di lavoro, che prima erano dello Stato, venivano trasferite alle Regioni: in particolare alle Regioni veniva assegnata larga parte delle competenze politico-legislative che in passato erano appannaggio esclusivo del Ministero e del Parlamento nazionali. Si instaurava, intorno a quegli anni, un fitto contenzioso tra lo Stato e alcune delle Amministrazioni Regionali, davanti alla Corte Costituzionale, generalmente suscitato dalle Regioni, tendente a definire i rispettivi limiti di competenza nella materia. Dalla soluzione costituzionale di questi contrasti nati fra i maggiori Enti territoriali della Pubblica Amministrazione, nonché da una successiva corposissima produzione legislativa, scaturiva l’attuale disciplina, tuttora in movimento e in rapido divenire. Lo stesso termine "collocamento", pur rimanendo vivo come voce abituale nella pratica di gestione quotidiana degli addetti ai lavori, veniva sostituito e lasciava il posto ad altre denominazioni giuridiche mentre, poco più tardi, anche il "libretto di lavoro", nato nel lontano 1935, veniva abolito (legge 297/2002). Così come già avvenuto per le graduatorie e la richiesta numerica. Ma andiamo con ordine. Stato e Regioni (anche per assicurare tutto sommato l’equità sull’intero territorio nazionale delle "condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini", art. 4, 1° comma Cost.), mantenevano le principali funzioni politico-legislative, ma delegavano alle amministrazioni provinciali ogni conseguente funzione amministrativa. Allo scopo nascevano gli attuali "Centri per l’Impiego" che sono organi costituiti in ogni capoluogo di provincia italiano, con più sedi per le province a più elevata popolazione, e sul cui territorio esistano comuni di rilevante importanza abitativa ed economica. Ogni Centro per l’Impiego tiene parimenti una anagrafica di tutti i lavoratori non occupati in cerca di lavoro che vogliano iscriversi, allo scopo di rendersi disponibili e conosciuti per eventuali occasioni ed opportunità di assunzione. Da questo sistema di grandi dimensioni, prende le mosse un capillare servizio di informazioni e di iniziative reciproche fra Province, Regioni, Ministero che sono rivolte ai due principali protagonisti del mercato del lavoro, le imprese e i lavoratori, e che ha lo scopo di realizzare le migliori condizioni di leggibilità e conoscibilità e, in definitiva, di usufruibilità per chi cerchi opportunità dall’una e dall’altra parte; in altre parole, il sistema ha il compito di promuovere tutte le iniziative finalizzate al più completo livello occupazionale locale e nazionale. Oltre a facilitare le condizioni di incontro di domanda ed offerta, i Centri danno segnalazione delle più importanti iniziative connesse, come corsi, master, formazione professionale privata e pubblica in programma sul territorio e svolgono attività continua di orientamento e di preselezione. Presso i Centri per l’Impiego dei maggiori centri metropolitani operano anche delle società di diritto privato a capitale pubblico che forniscono un servizio ancora più dettagliato, finalizzato alla massima visibilità dell’offerta ed alle possibilità di avvicinamento da parte della domanda, attraverso tutti i mezzi messi a disposizione dalle moderne tecniche di comunicazione. In ultima analisi, le funzioni amministrative che una volta erano dello Stato, e successivamente sono state decentrate, hanno spostato il proprio fulcro istituzionale dalla finalità necessaria di costituzione del rapporto di lavoro ad un servizio tendente a rendere sempre più agevole ed appropriato l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro; e il primo, apparentemente piccolo passo di questa nuova impostazione è stato l’aver dato efficacia diretta all’accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Da qui l’avvio per le successive trasformazioni. D’altra parte, considerata la scomparsa della funzione pubblica necessaria in tale punto nevralgico del rapporto, si comprende come frequentemente i lavoratori possano far ricorso alla crescente presenza dei "patronati" sindacali che interpretano compiti di assistenza, nelle pieghe burocratiche e sui contenuti contrattuali, al momento dell’apposizione della firma. Altro argomento di grande rilevanza ed attualità, nel vasto campo della trattazione della realtà del mercato del lavoro, è l’intervento, con finalità mediatorie, di società private, le "Agenzie per il lavoro", che sono sorte a seguito della cessazione del monopolio di intervento statale. Ma l’argomento è di tale portata e significato che preferiamo farne oggetto di apposita conversazione in altra occasione prossima. Anche il collocamento obbligatorio merita di essere trattato in occasione specifica. Aldo Carpineti (www.aldocarpineti.it - aldocarpineti@aldocarpineti.it) |
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