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Il contratto di lavoro a tempo determinato (o a termine)


A cura di: Aldo Carpineti - (Indice della guida)

Si discute in dottrina e in giurisprudenza se il contratto di lavoro a tempo determinato rappresenti una eccezione rispetto a quello a tempo indeterminato oppure abbia una propria autonomia giuridica: neppure interventi di delibere comunitarie sono valsi a dirimere del tutto la disputa.La materia, nell’ordinamento giuridico italiano, è stata comunque recentemente regolata dal D.Lgs. 368/2001 che ha introdotto una sostanziale innovazione rispetto alla precedente disciplina, che si rifaceva alla legge 230/1962: secondo questa norma, infatti, i casi di previsione del lavoro a termine erano tassativamente individuati: oggi, al contrario, il decreto del 2001 prevede situazioni sostanzialmente generiche, sicché ne consegue una sostanziale libertà del datore di lavoro nella instaurazione di tale tipo di rapporto: secondo detta normativa, infatti, l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è giustificata “a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo e sostitutivo”: una formula, cioè, che apre le porte ad una interpretazione assai vasta della casistica ammessa.Resta il fatto, nella pratica, che, a norma della legge 2001, il numero maggiore di contratti a tempo determinato vengono ancora stipulati per ragione di sostituzione di lavoratori assenti (per esempio per maternità o per copertura di cariche elettive).Va detto però che normative del 1997 (legge Treu) e del 2003 (legge Biagi) hanno di fatto generalizzato (come già visto in altri articoli precedenti a questo) le ipotesi di lavoro a tempo, con l’introduzione del lavoro interinale o a somministrazione. In questi casi però l’assunzione va fatta tramite una Agenzia privata per il lavoro.Per la normativa del 2001 l’apposizione del termine deve essere fatta con forma scritta e deve indicare le ragioni giustificative del termine; il termine può essere prorogato soltanto quando la durata del primo rapporto non superi i tre anni e la proroga è ammessa per una sola volta e per non più di tre anni, ed è necessario il consenso del lavoratore. La prosecuzione del rapporto è prevista soltanto quando siano intercorsi brevissimi intervalli di tempo dalla scadenza. Se il datore di lavoro recede dal rapporto prima del termine, dovrà corrispondere le retribuzioni previste fino alla data di esso.L’assunzione a termine non è ammessa quando sia finalizzata alla sostituzione di lavoratori in sciopero, nelle unità produttive dove sia presente riduzione dell’orario di lavoro o situazioni di cassa integrazione, e nel caso in cui l’azienda non abbia provveduto a mettere a punto la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/1994.Il termine può essere anche incerto, purché sia successivamente accertabile, come avviene, nella pratica e di solito, nelle sostituzioni per maternità.Per rapporti di lavoro di durata inferiore ad un anno, il lavoratore godrà di tutti i diritti del rapporto (ferie, tredicesima, TFR, etc.) in proporzione al tempo lavorato.
Aldo Carpineti (www.aldocarpineti.it -  aldocarpineti@aldocarpineti.it)

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