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'Collocamento Obbligatorio' o 'Categorie Protette'Oggi la legge 68/1999 (cui è stata data applicazione con il successivo D.P.R. 333/2000) stabilisce una disciplina parzialmente diversificata, mirando soprattutto a dare occupazione confacente, avuto riferimento alla condizione di disabilità delle persone. Le nuove norme interessano dunque i seguenti soggetti: 1. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, aventi riduzione della capacità lavorativa sopra il 45% 2. persone invalide del lavoro con una invalidità superiore al 33% 3. persone non vedenti o sordomute 4. invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio secondo i criteri previsti in materia di pensioni di guerra Soggette all’obbligo delle assunzioni sono le imprese che hanno almeno quindici dipendenti, con percentuali crescenti avuto riguardo alle entità degli organici. La verifica della sussistenza delle condizioni di minorazione, secondo le competenze di ciascun ente, è affidata a speciali commissioni delle ASL, all’INAIL, a commissioni di verifica per i soggetti di cui alla voce 4. In forza del D.P.R. 333/2000 è possibile l’iscrizione negli elenchi delle categorie protette anche ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Per l’assunzione delle categorie protette permangono le graduatorie, abolite invece, come sappiamo, per le altre assunzioni che possono generalmente essere effettuate direttamente o, come si usa dire, con scelta nominativa dell’imprenditore. All’interno dei Centri per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) è istituita infatti apposita sezione che si occupa di tutta la materia, dalle iscrizioni alle assunzioni, con relativa attivazione per l’incontro di domanda ed offerta. A proposito delle categorie previste dalla normativa del 1968 ed oggi non rientranti nelle previsioni di legge si attende una disciplina che è tuttora in fieri. Aldo Carpineti (www.aldocarpineti.it - aldocarpineti@aldocarpineti.it) |
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