Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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Il pubblico impiego
Per "pubblico impiego" si intende il rapporto di lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche amministrazioni. Per pubbliche amministrazioni si
intende, amministrazioni statali, regioni, province, comuni, comunità montane e
loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case
popolari, camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro
associazioni, enti pubblici non economici nazionali, aziende ed enti del
servizio sanitario nazionale, enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale,
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e,
infine, le Agenzie pubbliche. n seguito alla privatizzazione, sono le norme del
codice civile e tutte le norme sul lavoro subordinato a regolare questo tipo di
rapporto di lavoro (con qualche eccezione in tema di mobilità e mutamento di
mansioni, come previsto dal d.lgs.165/2001). Si ha questo tipo di rapporto di
lavoro quando una persona fisica presta la propria attività lavorativa in modo
continuo dietro pagamento di una retribuzione. Tale rapporto si configura come
un rapporto volontario, in quanto la costituzione dello stesso è richiesta la
volontà dei due soggetti, pubblica amministrazione e dipendente. È inoltre
strettamente personale, in quanto le capacità intellettive, le tecniche
richieste e la fiducia che l’ente deve avere nei confronti della persona che
presta il lavoro, comporta che il rapporto sia costituito "intuitu personae". Il
rapporto deve poi essere basato su un nesso sinallagmatico: la prestazione
lavorativa e la retribuzione devono essere legate far loro da un rapporto di
reciprocità, è questo il nesso sinallagmatico che deve caratterizzare questo
rapporto. La prestazione lavorativa è svolta poi alle dipendenze della pubblica
amministrazione, per questo motivo, altra caratteristica del rapporto è la
subordinazione. Il d.lgs. 29/1993, modificato dal più recente d.lgs.165/2001
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) ha spostato dall’ambito pubblicistico all’ambito
privatistico la disciplina del rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze
pubbliche: dal 1993 in poi quindi tutti i dipendenti pubblici hanno avuto un
contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile. Secondo quanto
previsto dall’art.3 (Personale in regime di diritto pubblico) del
d.lgs.165/2001, (che ha modificato il d.lgs.29/1993), alcune categorie di
pubblici dipendenti però non sono state coinvolte dal processo privatistico.
Queste categorie sono: "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia", come si legge dal testo dell’art.3, nonché i dipendenti degli enti
che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e
valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e
del mercato (materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985,
n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287). Il
contratto di lavoro dei professori e i ricercatori universitari, "resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi
della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli
articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421" (art.3).