Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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Le Comunità Montane
In base a quanto previsto dall’art.27, le comunità montane
"sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente
montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone
montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per
l'esercizio associato delle funzioni comunali". Per la costituzione delle
comunità montane, è necessario un provvedimento del Presidente della Giunta
regionale. Una volta costituita, la comunità ha un organo rappresentativo e uno
esecutivo composti dai sindaci e dagli organi dei comuni partecipanti alla
comunità. Le stesse regole valgono per la costituzione delle Comunità isolane e
d’arcipelago.