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Invalidità

Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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Invalidità

L’atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma che lo disciplina. In base alla gravità della violazione si configurano due concetti: nullità e annullabilità. L’atto amministrativo può essere nullo, quando manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l’esistenza. L’art.21-septies della l.241/1990, (l.15 del 2005), ha introdotto alcune cause di nullità. È infatti nullo il provvedimento viziato da difetto assoluto di attribuzione, quello adottato in violazione o elusione del giudicato e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge. Altre ipotesi di nullità sono costituite da difetto di qualità di ordine pubblico del soggetto, incompetenza assoluta dell’ organo, volontà viziata da violenza fisica, oggetto impossibile, illecito e indeterminato, mancanza di forma essenziale e mancanza del destinatario. Il provvedimento nullo è inesistente ed in esecutorio, non può essere annullato in quanto l’annullamento si può avere solo per atti che esistono ma che sono viziati. Infine non può essere ne sanato e ne convalidato ma può essere convertito in un altro atto valido.

L’atto amministrativo che presenti un vizio di legittimità e annullabile in quanto illegittimo. L’atto illegittimo è giuridicamente esistente, efficace ed esecutorio finché non venga annullato. L’annullamento può avvenire a seguito di un apposito provvedimento dell’autorità amministrativa o di una sentenza del giudice amministrativo. L’atto annullabile può essere sanato, ratificato o convertito in un atto valido. I vizzi che determinano l’illegittimità dell’atto amministrativo si dividono in tre categorie: incompetenza relativa, eccesso di potere e violazione di legge. La competenza indica il quantum di attribuzione di un dato organo. La violazione delle norme sulla competenza può concretizzarsi in una incompetenza assoluta, ma in questo caso avremo la nullità dell’atto. Nel caso di incompetenza relativa, (quando un organo amministrativo invade la competenza di un altro organo che appartiene allo stesso settore amministrativo o allo stesso ente) l’atto è invece annullabile. Per aversi eccesso di potere occorre un potere discrezionale della P.A. (negli atti vincolati non è ravvisabile questo tipo di vizio), uno sviamento di potere e cioè un esercizio del potere per fini diversi da quelli stabiliti dalla legge, e la prova dello sviamento. Tra le figure cd. "sintomatiche" dell’eccesso di potere abbiamo la contraddittorietà tra più atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento o erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione. L’ultimo vizio di illegittimità è la violazione di legge. È una figura residuale che comprende tutti gli altri vizzi di legittimità che non comportino né incompetenza relativa ne eccesso di potere.



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