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Contratti della PA: il contenzioso

Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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Contratti della PA: il contenzioso

Accanto ai rimedi giurisdizionali, il codice ha introdotto una serie di misure precontenziose deflative quali strumenti giurisdizionali di risoluzione delle liti: l’art.239, prevede la transazione. I casi di "controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile". Il dirigente competente, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario o formula una proposta di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità. L’art.240 disciplina l’accordo bonario: "qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario". A questo punto il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento che promuove la costituzione di un’apposita commissione. Entro 90 giorni, la commissione formulerà una proposta motivata di accordo bonario e nei 30 giorni successivi, il committente e l’appaltatore decideranno se aderire: in questo caso l’accordo avrà natura transattiva. In caso contrario, l’appaltatore potrà ricorrere all’arbitrato

Infine tutte le controversie derivanti dall’esecuzione di un contratto possono essere deferite ad arbitri, come previsto dall’art.241 del codice. È istituita presso l’Autorità garante per i lavori pubblici una camera arbitrale. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, l’art.244 del codice devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie (incluse quelle risarcitorie) relative a procedure di affidamento di lavori, sevizi, forniture, svolte da soggetti tenuti all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. La giurisprudenza ha evidenziato che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è importante verificare il momento in cui sorgono le controversie. Infatti le vicende antecedenti alla conclusione del contratto e alla scelta del contraente rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tutte le questioni sorte successivamente alla stipula del contratto o che riguardano la fase esecuti del rapporto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.



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