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I poteri dell’amministrazione
Indice della guida di diritto amministrativo A cura di Maria Luisa Foti
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I poteri dell’amministrazione
I poteri della pubblica amministrazione possono essere
suddivisi in 5 categorie: i poteri autorizzativi, i poteri concessori, i
poteri ablatorii I poteri sanzionatori, i poteri di ordinanza.
- I poteri autorizzativi: hanno la caratteristica di
rimuovere i limiti fissati dalla legge rispetto ad una preesistente situazione
di vantaggio. È però necessario valutare che l’esercizio di questo potere sia
compatibile con l’interesse pubblico. Con il potere autorizzatorio,
l’amministrazione esprime il proprio consenso all’attività prospettata dal
richiedente. Esempi di potere autorizzatorio sono le abilitazioni, che vengono
rilasciate in seguito alla verifica di determinate qualità tecniche; il
nullaosta, con cui un’altra amministrazione da quella procedente, dichiara che
non vi sono ostacoli all’approvazione del provvedimento finale. Dopo l’esercizio
di questo potere il destinatario diventa titolare di interessi legittimi
pretensivi. I tradizionali modelli procedimentali in tema di autorizzazioni
basati sull’emanazione di provvedimenti espressi sono stati sostituiti da
modelli nuovi: infatti l’ art.19 della legge 241 del 1990 è stato modificato
dalla legge 80/2005 con l’introduzione della cd. dichiarazione d’inizio attività
che da la possibilità di sostituire ogni atto di autorizzazione vincolata con la
dichiarazione stessa. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata
decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione alla amministrazione
competente. In caso di carenza dei presupposti di legittimità, l’amministrazione
competente adotta provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, ferma restando la possibilità da
parte del soggetto di conformare l’attività alla normativa entro un termine mai
inferiore a 30 giorni. L’amministrazione competente può assumere in ogni caso
determinazioni in via di auto tutela. Inoltre sempre la l.80/2005 ha modificato
l’art. 20 della legge sul procedimento amministrativo, con l’introduzione della
regola per cui il silenzio dell’amministrazione ha lo stesso valore del
provvedimento di accoglimento dell’istanza del privato, nel caso in cui la P.A.
non dia risposta entro un termine per il rilascio del provvedimento stesso.
Questo meccanismo non si applica nelle materie concernenti il patrimonio
culturale e paesaggistico, l’ambiente e la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità. Non si applica
inoltre in tutti gli atti imposti dalla normativa comunitaria o nei casi in cui
la legge qualifichi il silenzio come rigetto dell’istanza.
- I poteri concessori:
con l’esercizio di questi poteri da
parte della pubblica amministrazione è possibile attribuire al destinatario,
situazioni giuridiche che prima non facevano parte della sua sfera giuridica
(non essendone precedentemente il titolare). Esempio di questi poteri sono le
sovvenzioni, attraverso cui si attribuisce al destinatario vantaggi economici. A
fronte dell’esercizio di questo potere il destinatario diventa titolare di
interessi legittimi pretensivi.
- I poteri ablatori:
incidono negativamente nella sfera
giuridica del destinatario imponendo obblighi (ablatori personali), oppure
sottraendo situazioni favorevoli dal privato all’amministrazione (ablatori
reali). In questo caso, il destinatario dell’esercizio del potere si presenta
come titolare di interessi legittimi oppositivi. Tra i provvedimenti ablatori
reali ricordiamo le espropriazioni, e cioè quei provvedimenti che producono
l’effetto di costituire un diritto di proprietà o un altro diritto reale in capo
ad un soggetto (espropriante che spesso, ma non sempre, è l’amministrazione
procedente) prima dell’estinzione dello stesso diritto in capo ad un altro
soggetto. Il tutto, finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica o per
altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di indennizzo, come
previsto dall’art.42, terzo comma della Costituzione.
- I poteri sanzionatori:
producono effetti sfavorevoli in
capo al destinatario dell’esercizio del potere. Questi effetti sfavorevoli sono
le sanzioni, che hanno carattere prevalentemente afflittivo. Possiamo
distinguere le sanzioni ripristinatorie, che vanno a colpire la cosa e sono
finalizzate a reintegrare l’interesse pubblico leso, dalle sanzioni afflittive
che hanno come destinatario direttamente l’autore dell’illecito.
- I poteri di ordinanza:
questo potere si esercita in
situazioni di "necessità ed urgenza". La caratteristica di questo potere è che
la legge non determina anticipatamente il contenuto della statuizione. Esempi
del potere di ordinanza sono le ordinanze di necessità e urgenza. Queste
ordinanze, che sembrerebbero non rispettare il principio di tipicità dei poteri
amministrativi (principio di legalità), sono legittime purché, come ha affermato
la Corte costituzionale in diverse sentenze, vengano fissati dei limiti
all’esercizio di questo potere e cioè il rispetto delle riserve di legge
previste dalla Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento, oltre che
dell’obbligatorietà della motivazione nelle ordinanze, della pubblicazione e,
infine, della loro efficacia limitata nel tempo.
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