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La tutela giurisdizionale ordinaria

Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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La tutela giurisdizionale ordinaria

Il giudice ordinario può conoscere dei comportamenti o degli atti compiuti in esecuzione dei provvedimenti della P.A. che ledano diritti soggettivi. La legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo (legge 2248/1865 allegato E), stabilisce, agli artt. 4 e 5, i limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario in riferimento agli atti amministrativi. Il giudice ordinario può conoscere degli effetti dell’atto e quindi si limiterà a valutare, in via incidentale, la legittimità dell’atto, ma non potrà né annullarlo, né revocarlo, soltanto disapplicarlo, cioè potrà tenerne conto ai fini della singola questione da decidere. La valutazione sulla legittimità dell’atto non avrà effetti di giudicato ma esplicherà i suoi effetti solo ed esclusivamente in riferimento al caso particolare dedotto in giudizio.
La giurisprudenza più recente ha però modificato la portata dell’art.4 dell’allegato E affermando che il divieto di revoca e annullamento riguarda gli atti amministrativi a carattere costitutivo e non riguarda gli atti dichiarativi.
Inoltre anche alle attività materiali, purché perseguano un fini istituzionali e a tutte le attività discrezionali si estende il divieto previsto nell’art.4.


La disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice ordinario

Il potere di disapplicare, previsto dall’art.4 dell’Allegato E, legge 2248 del 1865, nasce sulla base del principio della separazione dei poteri: il giudice ordinario può solo disapplicare l’atto in questione e non annullarlo, né revocarlo per evitare di entrare nella sfera propria di un altro potere dello Stato e cioè quello esecutivo.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, è bene fare una precisazione: mentre nell’art.4, l’atto amministrativo lesivo di un diritto, è l’oggetto principale del ricorso, nell’art.5, l’atto amministrativo costituisce semplice oggetto di accertamento  incidentale: la valutazione sulla legittimità o meno dell’atto costituisce solo un passaggio logico necessario alla decisione. Si è posta il problema in dottrina della rilevabilità o meno del vizio di eccesso di potere da parte del giudice ordinario, in sede di disapplicazione e si è concluso per la rilevabilità di qualsiasi vizio e quindi anche di quello di eccesso di potere ad eccezione della rilevabilità dei vizi di merito.
Il potere di disapplicare può essere esercitato d’ufficio dal giudice senza un’apposita istanza di parte. Altro argomento dibattuto in dottrina, è la possibilità della disapplicazione “in malam” parte e cioè la disapplicazione di un atto che amplia la sfera giuridica del soggetto.


Azioni ammissibili nei confronti della P.A. davanti al giudice ordinario

1. Azioni costitutive: sono finalizzate ad ottenere una sentenza che costituisca, modifichi o estingua un rapporto giuridico. Inizialmente, questo tipo di azioni non erano ammesse, per evitare che il giudice si potesse sostituire alla P.A. Oggi possiamo dire che le azioni costitutive sono ammissibili fintantoché non incidano sui poteri pubblici della P.A.
2.  Azioni dichiarative: sono sempre consentite in quanto sono dirette ad accertare uno stato di fatto e al fine di eliminare l’incertezza intorno ad una situazione.
3. Azioni di risarcitorie: possono considerarsi sempre ammissibili perché la P.A. può sempre essere condannata al pagamento di una somma di danaro.
4. Azioni reintegratorie: consistono in un “facere” specifico che però non abbia carattere pecuniario (come ad esempio quando il giudice ordinario,ordini alla P.A. di rilasciare un immobile detenuto senza titolo) e sono ammissibili nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia agito senza titolo, sulla base di un titolo inefficace o eccedendo il titolo stesso. Sono però da ritenersi inammissibili quelle azioni reintegratorie che richiedano l’emanazione di un provvedimento amministrativo: sarebbe una sostituzione del giudice, potere giudiziario, alla P.A. potere esecutivo.  L’unica eccezione a questa regola, riguarda i diritti fondamentali.
5. Azioni possessorie: sono ammissibili tutte le azioni possessorie a fronte di una attività posta in essere sine titulo, iure privatorum e senza potere.

Altre azioni esperibili nei confronti della P.A.:

1. Sequestro e provvedimenti di urgenza ex art.700 c.p.c.
2. Convalida di sfratto
3. Actio negotiorum gestio
4. Actio de in rem verso


 



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