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Principi generali sulla tutela amministrativaA cura di Maria Luisa Foti Principi generali sulla tutela amministrativa e sulla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo Per giustizia amministrativa si intende il complesso di norme che regolano una serie di istituti di rilevanza processuale e sostanziale: essi racchiudono tanto rimedi giurisdizionali che giustiziali. Il sistema di giustizia amministrativa è caratterizzato da tre principi fondamentali: 1. Principio di azionabilità: a norma dell’art. 24 della Costituzione,
tutte le lesioni di diritti soggettivi e degli interessi legittimi possono
trovare una tutela in giudizio. Il nostro sistema di giustizia amministrativa è organizzato nel seguente modo: Il giudice ordinario (Tribunali e Corti d’Appello) è competente a decidere
delle violazioni dei diritti soggettivi: ha, infatti, il potere di disapplicare
l’atto amministrativo che risulti illegittimo e può dichiararne
l’illegittimità. Per quanto riguarda l’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa, è
la legge del 1865 n.2248 che si interessa del problema per la prima volta:
l’allegato E della legge abolirà i tribunali del contenzioso amministrativo
(inizialmente Consiglio d’Intendenza e Camera dei Conti e poi Consigli di
Governo e Consiglio di Stato) “tutte le cause per contravvenzioni
e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un
diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la
pubblica amministrazione” al giudice ordinario. (art.2, legge
sull’abolizione del contenzioso amministrativo)
Il nostro sistema giurisdizionale è articolato secondo il criterio del
“doppio Binario”: al giudice ordinario è riservata a tutela dei diritti
soggettivi, mentre il giudice amministrativo è il giudice naturale degli
interessi legittimi. Anche se è bene sottolineare che non si tratta di due
diversi tipi di giurisdizione: la più autorevole dottrina ha, infatti, parlato
di “unità funzionale” della giurisdizione “che non esclude alzi implica, una
divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, sistemi autonomi,
ognuno dei quali fa parte a sé” (Mortati, Assemblea costituente, seduta
pomeridiana 27 novembre 1947). Nonostante, la maggior parte della dottrina abbia preferito la teoria della “causa petendi”, questo non ha risolto il problema. Con la sentenza del 1949 del 4 luglio n. 1657, il giudice delle leggi, ha affermato invece il seguente criterio di riparto: se la pubblica amministrazione agisce in carenza di potere (perché nessuna norma gliel’ha attribuito, principio di legalità) il cittadino potrà lamentare la lesione di un diritto soggettivo; nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca in presenza di potere, ma utilizzandolo “male” e determinando l’illegittimità del provvedimento (cattivo uso del potere), saremo di fronte alla lesione di un interesse legittimo.
Strettamente collegato al tema del riparto di giurisdizione, è la questione della pregiudiziale amministrativa che rappresenta la “condicio sine qua non” per esperire l’azione di risarcimento danni: il cittadino che intenda far valere il suo diritto al risarcimento del danno contro la P.A. deve chiedere preventivamente la caducazione dell’atto amministrativo illegittimo su cu si fonda la sua pretesa. La giurisprudenza amministrativa ha infatti sempre affermato che l’annullamento del provvedimento lesivo sia pregiudiziale per esperire l’azione di risarcimento: la circostanza che quel provvedimento illegittimo sia ancora in vigore sarebbe in contrasto con l’obbligo per l’amministrazione di risarcire un danno che dipende da un provvedimento che, seppure illegittimo, è ancora valido nell’ordinamento (Cons. Stato, Ad. Plen. 22 ottobre 2007). Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato la necessità della pregiudiziale amministrativa, basata sul principio della certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, si fonda “sull’impossibilità per qualunque giudice di accertare in via incidentale e senza efficacia di giudicato l’illegittimità dell’atto, quale elemento costitutivo della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.; in sostanza, ove l’accertamento in via principale sia precluso nel giudizio risarcitorio in quanto l’interessato non sperimenta, o non può sperimentare (a seguito di giudicato, decadenza, ecc.), i rimedi specifici previsti dalla legge per contestare la conformità a legge della situazione medesima, la domanda risarcitoria deve essere respinta nel merito perché il fatto produttivo del danno non è suscettibile di essere qualificato illecito” (C.d.S., sez, VI, 2 febbraio 2009, n.587). La Corte di Cassazione è però arrivata a sostenere la tesi contraria, affermando che il diritto al risarcimento del danno e la pretesa dell’annullamento dell’atto sono distinti sul piano sostanziale e perciò le relative azioni potrebbero essere esperite a autonomamente. La Suprema Corte ha, infatti, cercato di differenziare la contestazione di un atto attraverso la sua impugnazione preordinata ad eliminare l’atto e i suoi effetti, dalla sola verifica dell’illegittimità dello stesso ai fini del risarcimento dell’atto. La Cassazione ha affermato che le pronunce del giudice amministrativo, che respingano una domanda di risarcimento per non essere stato annullato il provvedimento lesivo, costituirebbero un “diniego di giustizia” e se adottate dal Consiglio di Stato sarebbero impugnabili avanti alla stessa Cassazione per difetto di giurisdizione (Travi): “il rifiuto della tutela risarcitoria autonoma motivata sotto l’aspetto della inoppugnabilità dell’atto amministrativo, è sindacabile attraverso il ricorso per Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (art.362, comma1, c.p.c.)” come si legge nell’ordinanza dei giudici di Piazza Cavour contro la tesi della pregiudizialità. (Cass. Sez. Un.. 15 giugno 2006, n.13911). Sempre sulla stessa posizione segnaliamo le ordinanze del 13 giugno 2006 nn. 13659 e 13660.
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